Le principali funzioni del parlamento: terza pillola Costituzionale

Come abbiamo visto, nella riforma renziana il parlamento rimane bicamerale. Verrebbe messo in soffitta il c.d. “bicameralismo perfetto” sostituendolo con una confusa differenziazione soprattutto nella parte legata alla funzione legislativa. Lo abbiamo già scritto nella pillola precedente, la camera rimane l’unico ramo del parlamento a votare la fiducia al governo, mentre la funzione legislativa, si articola in quattro distinti procedimenti.

Attualmente nella costituzione del 1948 “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere” come recita l’articolo 70. Nove parole estremamente chiare che vengono sostituite da 432 parole costruite con una tecnica legislativa decisamente involuta che, nell’articolo 70 riscritto, delinea ben quattro procedimenti legislativi diversi tra di loro: per essere ancora più chiari vi saranno quattro modi diversi di fare leggi al posto di uno. Per chi si è fatto alfiere della “semplificazione” è un paradosso.

download (5)Cercando di semplificare un articolo 70 riscritto (male!) possiamo così schematizzare i procedimenti legislativi:
1) leggi bicamerali;
2) leggi approvate dalla sola camera, con possibile esame del senato entro dieci giorni;
3) leggi approvate dalla sola camera, con necessario esame del senato entro dieci giorni;
4) leggi approvate dalla sola camera, con necessario esame del senato entro quindici giorni.

Leggi bicamerali
E’ la stessa procedura che da sempre conosciamo: stesso testo approvato da camera e senato. L’elenco delle leggi bicamerali è lungo ed è suddiviso per materia. Riguardano le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sulle minoranze linguistiche, sui referendum, su comuni e città metropolitane, sulla partecipazione e all’attuazione delle norme sull’unione europea, sull’eleggibilità dei senatori, sulla legge elettorale del senato, sulla ratifica dei trattati dell’unione europea, sull’ordinamento di Roma, sul regionalismo differenziato, sulla partecipazione delle regioni speciali alla formazione e all’attuazione di norme Ue, sulle intese internazionali delle regioni, sul patrimonio degli enti territoriali, sui principi della legge elettorali delle regioni ordinarie, sul passaggio di un comune da una regione all’altra.

Leggi approvate dalla sola camera, con possibile esame del senato entro dieci giorni
Il senato, per tutte le leggi approvate dalla camera e che non sono riportate nell’elenco delle leggi bicamerali (su cui ha piena potestà, come abbiamo visto), entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei senatori, può esaminarle e proporre modifiche nel testo entro un termine di trenta giorni. Successivamente la camera deciderà se accogliere o meno le modifiche.

Leggi approvate dalla sola camera, con necessario esame del senato entro dieci giorni
Ipotesi che si verifica quando la camera vota sulle materie previste dall’articolo 117 della Costituzione che sono riservate alle regioni e di cui lo stato decide di intervenire scavalcando le competenze regionali: c.d. “clausola di supremazia statale”. Lo stato, cioè, invade le competenze regionali quando, su “proposta del governo”, interviene su materie riservate alle regioni. La motivazione di detta invasione è relativa alla “tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Lo chiede il governo, la camera approva la legge, ma in questo caso il senato deve necessariamente esaminare la legge e la camera – se sono proposte delle modifiche da parte del senato – può disattendere le richieste del senato solo pronunciandosi nella votazione finale a “maggioranza assoluta dei propri componenti.

Leggi approvate dalla sola camera, con necessario esame del senato entro quindici giorni
Questa ipotesi riguarda le leggi di bilancio e la legge di stabilità. La più importante legge dello stato verrebbe quindi approvata dalla camera, trasmessa obbligatoriamente al senato che entro quindici giorni delibera le proposte di modifica. Su queste deciderà in via definitiva la camera senza maggioranze particolari.

In sintesi quindi esisterebbero leggi approvate da entrambe le camere, leggi di cui il senato può chiedere le modifiche, leggi in cui il senato deve chiedere le modifiche.

Oltre a questi procedimenti – che potremo definire generali – vi sono altri sottoprocedimenti che rendono ancora più complicato il processo di produzione normativa. Ad esempio sulle leggi elettorali di camera e senato può essere chiesto il controllo preventivo di costituzionalità da parte di un quarto dei deputati e un terzo dei senatori. Il tutto entro dieci giorni dall’approvazione. Questa disposizione costituzionale appare, oggi, del tutto ragionevole visto quello che è successo con il porcellum, ma con un legislatore assennato che non piega le leggi elettorali ai sondaggi del momento appare eccessiva. Procedimenti speciali ci sono per le leggi che sono state avviate prima in senato, per le leggi che il governo dichiara essenziali all’attuazione del programma, le leggi dichiarate urgenti, le conversioni dei decreti legge, le leggi di iniziativa popolare. Alla fine si contano – tra procedimenti e sottoprocedimenti – dieci modi diversi di produrre atti normativi primari.

Il senato depotenziato dalla riforma trova però i suoi poteri aumentati con la elezione dei membri della corte costituzionale. Nella carta costituzionale vigente i cinque membri spettanti al parlamento vengono eletti in seduta comune tra camera e senato. Il senato della riforma renziana ne eleggerebbe ben due con soli cento senatori (la camera gli altri tre con seicentotrenta deputati).

Non sono rilievi di poco conto tenuto conto della funzione di garanzia che esercita la corte costituzionale e della strana composizione del ‘senato delle regioni’ renziano.

*Luca Benci, giurista

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