Riceviamo Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e volentieri pubblichiamo
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato un nuovo esposto (6 dicembre 2011, i precedenti sono del 6 ottobre 2011 e del 25 maggio 2011) riguardo al progetto ferroviario “alta velocità” - sottoattraversamento dell’area urbana di Firenze (“nodo di Firenze”) e l’utilizzo delle relative terre da scavo per il recupero ambientale della miniera di S. Barbara (Comuni di Cavriglia, AR, e di Figline Valdarno, FI).
Interessati il Ministero dell’ambiente, la Regione Toscana, l’Osservatorio ambientale del nodo alta velocità di Firenze, le Province di Firenze e di Arezzo, i Comuni di Firenze, di Cavriglia e di Figline Valdarno e – per gli aspetti di competenza – la Commissione europea e la Procura regionale toscana della Corte dei conti.
L’Associazione ecologista ha ricordato alle amministrazioni pubbliche interessate che sono oggetto di verifica di ottemperanza da parte di Agenzie tecniche e Amministrazioni (A.R.P.A. Toscana, Nucleo di valutazione dell’impatto ambientale della Regione Toscana, Dipartimenti tecnici, ecc.) specifiche condizioni vincolanti del decreto Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n. DSA-DEC-2009 938 del 29 luglio 2009, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. relativo al progetto per il recupero ambientale della miniera di S. Barbara – costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all’interno della miniera e riassetto idrografico e morfologico dell’area di miniera.
Inoltre, riguardo gli aspetti di ordine urbanistico-statico-sismico, ben presenti riguardo il progetto del c.d. “nodo di Firenze” – il cui procedimento di V.I.A. si è concluso con un provvedimento positivo con numerose condizioni (decreto Ministero Ambiente n. 649 del 23 giugno 2005) – è stato opportuno ricordare che il territorio comunale di Firenze è classificato zona “3 s” (medio rischio) ai fini del rischio sismico (ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3519 del 19 giugno 2006; deliberazione Giunta regionale Toscana n. 431 del 19 giugno 2006) e che le competenze per l’adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori sono in capo al “dirigente del competente ufficio tecnico della regione”, ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
In proposito, si ricorda che l’attuale nuovo progetto della Stazione Belfiore Macelli (c.d. Stazione Foster) e delle opere connesse risulta radicalmente modificato rispetto al precedente e non è mai stato assoggettato ad alcuna preventiva e vincolante procedura V.I.A., nonostante i relativi lavori propedeutici siano già stati avviati. Gli additivi utilizzati “condizionano” il terreno in modo tale da modificarne le caratteristiche geotecniche, chimiche, fisiche, tali da renderlo ben diverso dal “naturale” terreno di scavo. Si rammenta che le risultanti terre e rocce da scavo sono considerate rifiuti speciali (art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) con codice CER 170504.
In relazione ai valori delle analisi chimiche valutati in riferimento al sito di destinazione, i rifiuti speciali si distinguono in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi (i primi possono essere recuperati a seguito di specifici processi di gestione, i secondi devono essere conferiti a discarica autorizzata allo scopo). Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere stralciate dal regime di trattamento dei rifiuti in pratica solo se le loro caratteristiche permangono naturali (artt. 185-186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).
La Regione Toscana - Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (nota prot. n. AOO – GRT/60343/P.140 – 030 dell’8 marzo 2011), nell’ambito della partecipazione regionale al procedimento di V.I.A. di competenza statale sul progetto della “collina schermo” da realizzarsi nell’area mineraria dismessa di S. Barbara, ritiene che le terre di scavo di tipo A (provenienti dallo scavo con fresa TBM: materiali provenienti dal fronte di scavo con addittivi chimici, acqua, bentonite, allo stato fisico semifluido) e le terre da scavo di tipo C (derivanti dalla realizzazione di pali e diaframmi, allo stato semiliquido per la presenza di acqua e bentonite), di volumetria non conosciuta (complessivamente i manufatti necessiterebbero di mc. 3.050.000 di materiale) non possono essere riferibili al regime dei sottoprodotti (art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e “non sono direttamente riutilizzabili se non previo trattamento. Inoltre per tali tipologie di materiali dovrà essere attentamente valutato il grado e i tempi necessari alla biodegradazione … tali materiali appaiono da gestire entro il regime dei rifiuti e quindi riutilizzabili nel rispetto della specifica normativa”. In proposito, la suddetta Struttura tecnico-amministrativa regionale richiede una serie di complesse operazioni di analisi e monitoraggio del predetto materiale di scavo.
Inoltre, la Regione Toscana - Genio civile - Coordinamento regionale prevenzione sismica (nota prot. n. AOO – GRT/183828/0.50 del 19 luglio 2011), ha rilevato di non aver potuto esaminare il progetto ferroviario “alta velocità” nella parte relativa al sottoattraversamento dell’area urbana di Firenze (“nodo di Firenze”) pur soggetto alla sua vigilanza (art. 17 della legge n. 64/1974, voti Consiglio superiore dei LL.PP. nn. 206/2005, 226/1997, 575/1995) a causa del mancato deposito nei propri uffici. Inoltre, ritiene la “non idoneità delle indagini geognostiche utilizzate per la stima dell’azione sismica … sia per ubicazione, sia per profondità investigata”, non sembrando possedere “i requisiti richiesti dalle NTC2008”.
Ai fini della valutazione del rischio sismico la necessità del rispetto delle disposizioni del D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) è stata ribadita dal Presidente del Consiglio superiore dei LL.PP., con nota prot. n. 8174 del 12 settembre 2011.
Una serie di monitoraggi e analisi ambientali riconducibili in buona parte a strutture tecnico-amministrative della Regione Toscana, il cui Presidente Enrico Rossi non può certo declinare la responsabilità (nota n. AOO-GRT/203057/A.130 dell’8 agosto 2011), essendo titolare delle competenze di direzione, coordinamento, impulso, vigilanza proprie di ogni vertice-politico-
L’azione legale si inserisce nel complesso di iniziative che associazioni, comitati, personalità della cultura, amministratori locali stanno portando avanti da anni per evitare che la linea ferroviaria “alta velocità” crei danni alla città di Firenze, unica al mondo, e al suo straordinario patrimonio culturale, nonché danni ad abitazioni e residenze di comuni cittadini. Un diverso tracciato, in superficie, è possibile e il procedimento di valutazione di impatto ambientale consente proprio di considerare tutte le alternative valide, la mitigazione degli impatti, la migliore funzionalità delle infrastrutture.
p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus Stefano Deliperi ulteriori informazioni su http://Prossimi appuntamenti
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