Mancata depurazione delle acque: rimborsi pochi, profitti molti

lombardiL’8 ottobre 2008, la Corte Costituzionale, con sentenza 335/2008 riconosce che la quota in tariffa per la depurazione non è una tassa e ha natura di pagamento per un servizio. La Corte Costituzionale afferma, quindi, che il servizio non può e non deve essere fatto pagare a chi non ne usufruisca; sarebbe insomma come far pagare il biglietto dell’autobus a chi viaggia a piedi.

A seguito di questa sentenza, la legge 13/2009 obbliga i gestori del servizio idrico alla restituzione della quota relativa alla depurazione addebitata a utenti per fogne e depurazioni inesistenti. I criteri ed i parametri per la restituzione delle somme pagate e non dovute sono stabilite dal decreto 30/9/2009 (n. 43569) del Ministero dell’Ambiente. Il decreto stabilisce, fra l’altro, che ogni gestore pubblichi sul proprio sito web l’elenco delle utenze specificando, per ognuna di esse, se abbia o meno diritto al rimborso e la cifra spettante1.

In Toscana, ad oggi mancano ancora gli elenchi pubblici di Publiacqua, Gaia, e Nuove Acque (tre delle sei aziende regionali). Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art.150 commi 2.3) prevede che le inadempienze delle aziende siano sanzionate fino alla recessione dal contratto2; cosa è stato fatto in merito?

Le modalità di restituzione sono disciplinate dalle AATO3: in Toscana, i sindaci di tutte le AATO (con l’esclusione di Acquedotto del Fiora) non hanno deliberato per una restituzione d’ufficio. Hanno, infatti, stabilito che il rimborso spetti solo agli utenti che ne facciano esplicita richiesta. Gli utenti, però, senza la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, non sanno di avere titolo per fare istanza di rimborso.

La scelta delle AATO, la scarsa informazione, i ritardi e le inadempienze nella pubblicazione degli elenchi, hanno condizionato l’operazione di rimborso che ha pertanto interessato un’esigua minoranza di utenti, informati dai membri del forum per l’acqua pubblica o da associazioni di consumatori.

Ancora più paradossale è la modalità di rimborso: si prevede, infatti, che la restituzione delle ingenti somme (milioni di euro) indebitamente riscosse dalle aziende non sia effettuata attingendo dai conti del gestore ma attingendo dalle tariffe degli utenti raggiunti dal servizio, che vedranno aumentare le loro bollette. Morale della favola le aziende incassano somme non dovute da utenti senza depurazione e le restituiscono prelevando i soldi dalle bollette degli utenti con la depurazione. Un sistema che fa acqua da tutte le parti.

Numero utenti aventi diritto al rimborso su fogna e depurazione:
  • Acque: 36.407
  • Acquedotto del Fiora: 46.036
  • Asa: 33.941
  • Gaia: 11.672
  • Nuove Acque: 96.781
  • Publiacqua: 91.156
Numero Istanze (richieste di rimborso) pervenute:

  • Acque: 1.948
  • Acquedotto del Fiora: Rimborso diretto da azienda
  • Asa: 11.292
  • Gaia: 1.000
  • Nuove Acque: 21.561
  • Publiacqua: 36.000

Percentuale di utenti rimborsati su aventi diritto:

  • Acque: 5%
  • Acquedotto del Fiora: –
  • Asa: 33%
  • Gaia: 9%
  • Nuove Acque: 22%
  • Publiacqua: 39%
1.  – se e’ servita da un impianto di depurazione attivo: in questo caso NON e’ dovuto alcun rimborso;
    – se non e’ servita da un impianto di depurazione attivo ma vi e’ in corso attivita’ di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e’ dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi a tale attivita’ (vedi piu’ avanti);
    – se non e’ servita da un impianto di depurazione perche’ questo risulta -o e’ stato- temporaneamente inattivo. In questo caso e’ dovuto il rimborso della quota di tariffa pagata e non dovuta, decurtati gli oneri connessi alla temporanea inattivita’ (costi di avviamento di impianti gia’ esistenti ma ancora non attivati, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione, etc.);
    – se non e’ servita da un impianto di depurazione attivo ne’ sono previste attivita’ di progettazione/realizzazione/completamento dello stesso. In questo caso e’ dovuto il rimborso dell’intera quota pagata e non dovuta.

2. Art 2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’Autorita’ d’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita’ a suo carico, nonche’ il potere di risoluzione e di revoca, l’Autorita’ d’ambito, previa diffida, puo’ sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l’Autorita’ d’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario “ad acta”.

3. Autorità d’Ambito Territoriale Omogeneo