Il regolamento europeo sui fitofarmaci è valido, il glifosato no

La Corte di giustizia dell’Unione europea, si è recentemente espressa sulla normativa riguardante la registrazione e valutazione dei fitofarmaci, ma non è entrata nel merito della vexata questio: il glifosato è cancerogeno si o no? A questo sono demandate le autorità competenti. Nelle norme procedurali, testé ri-validate dalla Corte europea, ci sono le risposte – non tutte e non esaustive – alle domande poste dal Tribunale penale di Foix.

Questo è quanto si evince da quanto comunicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha sede in Lussemburgo, il 1° ottobre scorso. Un testo che ricorda un po’ la famosa frase: l’operazione è stata eseguita correttamente, ma il paziente è morto.

Svolgiamo la complessa matassa

Il gruppo ambientalista Mietitori volontari anti ogm dell’Ariège

Il Tribunale penale di Foix, in Francia, ha interrogato la Corte di giustizia europea in merito alla compatibilità del «regolamento sui prodotti fitosanitari», Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Considerando che l’invalidità del regolamento in esame avrebbe potuto neutralizzare l’elemento giuridico del reato contestato ad una ventina di attivisti del comitato di mietitori volontari anti OGM dell’Ariège, imputati per degrado o deterioramento di bene altrui, in seguito al danneggiamento di bidoni di diserbante contenente glifosato «Roundup» a Foix ed in altre città della Francia.

La risposta della Corte di giustizia europea: la procedura di valutazione è affidabile

‘Le norme procedurali applicabili all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, segnatamente ai prodotti contenenti glifosato, sono quindi valide’.

Alle autorità competenti incombono le valutazioni, stante la validità delle norme

Spetta alle autorità competenti, nella fattispecie allo Stato membro incaricato di ogni domanda di registrazione di fitofarmaci eseguire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente di tale domanda alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e all’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) adottare una decisione tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Stante la possibilità di riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva in qualunque momento.

Alle industrie produttrici spetta l’onere della prova, la cui verifica spetta poi alle autorità competenti.

Alle suddette autorità competenti spetta,  ‘allorché esaminano la domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, verificare che gli elementi forniti dal richiedente, tra i quali si collocano al primo posto i test, le analisi e gli studi relativi al prodotto, siano sufficienti a escludere, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il rischio che detto prodotto presenti una cancerogenicità o una tossicità di tal genere’.

‘Infine, la Corte ricorda che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se è dimostrato che esso non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana e che siffatta prova dev’essere fornita dal richiedente […] Stabilisce altresì di  ‘non dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente’[…]

L’Echa, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, pur sposando la causa della non cancerogenicità del glifosato, però ha ammesso la possibilità che il glifosato causi danni agli occhi e sia tossico per flora e fauna negli ambienti acquatici. Dunque, potrebbe portare alla contaminazione di acqua e cibo.

Alle domande del Tribunale penale di Foix, che riguardavano:  il Principio di precauzione; la Definizione della nozione di “sostanza attiva”;il  Cumulo di sostanze attive ( effetto cocktail, formulati);  Accesso del pubblico al fascicolo;  Test relativi alla tossicità a lungo termine; Pesticidi;  Glifosato. La Corte di giustizia dell’Unione europea, risponde che nelle norme procedurali, se correttamente applicate, già stanno le risposte.

Efsa-Iarc

Ma è proprio la corretta applicazione delle regole il nodo della questione. Per l’annosa diatriba sulla cangerocenità o meno del glifosato, in corso fra Efsa-Iarc (Agenzia internazionale del cancro) e altre Agenzie ambientali, rimandiamo al nostro e-book, Agricoltura senza padroni’, in particolare al capitolo 5 intitolato, Agenzie ambientali e conflitti di interesse, a p. 40.

Chi studia l’effetto cocktail ed i formulati

La divergenza di vedute, deriva anche dal fatto che Iarc e Efsa hanno analizzato studi diversi e applicato differenti analisi statistiche e dall’altro dal fatto che mentre le analisi dell’Efsa riguardano la molecola del glifosato in quanto tale, gli studi presi in considerazione dallo Iarc riguardano anche i prodotti immessi sul mercato, che contengono in aggiunta altre sostanze

La Corte europea sembra stare dalla parte dell’Iarc

Quando dice che ‘ le procedure di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in tale prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di detto prodotto.’

Tirata d’orecchie all’Efsa, sull’accesso al pubblico dell’informazione ambientale

Dato il diniego manifestato dall’EFSA a rendere pubblici  gli studi scientifici relativi alla valutazione dell’ impatto del glifosato sugli ecosistemi e sulla salute umana, vedi il suddetto e-book.  La Corte europea precisa che ritiene ingiustificato il non accesso del pubblico all’informazione ambientale, in quanto: ‘gli Stati membri non possono prevedere che una domanda di accesso riguardante informazioni su emissioni nell’ambiente sia respinta per motivi vertenti sulla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Questa norma specifica è segnatamente applicabile agli studi intesi a valutare la nocività dell’impiego di un prodotto fitosanitario o la presenza nell’ambiente di residui dopo l’applicazione di tale prodotto’.

L’Efsa nel 2015 disse: ‘E’ improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo’. Ma i giudici californiani, vedi il nostro ebook, stanno risarcendo a suon di migliaia di dollari quei lavoratori che hanno contratto il linfoma di Hodgkin, un tumore causato dall’esposizione professionale al glifosato.

*Gian Luca Garetti