La legge elettorale toscana va cambiata. Il ricorso di Toscana Rossa riapre la discussione

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La legge elettorale toscana (l.r. 51/2014) ha vari problemi: soglie di sbarramento molto alte per le liste singole, complessità legate al voto disgiunto, un impianto poco comprensibile per l’elettore… È forse ora di cambiare la legge per favorire una più libera espressione dell’elettorato. La contestazione dei risultati delle ultime elezioni regionali è un’occasione per riaprire il dibattito.

Alle scorse elezioni regionali Toscana Rossa, con Antonella Bundu come candidata Presidente, non ha superato la soglia di sbarramento. La lista ha presentato un ricorso che, grazie a una differente valutazione di un gruppo di voti e una diversa interpretazione della legge elettorale toscana , potrebbe permettere l’accesso al Consiglio Regionale. La vicenda è particolarmente tecnica e complessa, ma tentiamo di far chiarezza.

Come funzionava il voto?

Il 12 e 13 ottobre l’elezione era duplice: del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale. Un voto andava al candidato alla carica presidenziale, un altro alla lista contenente i nomi dei candidati alla carica consiliare. Il rapporto tra questi due voti è complesso.

Da un lato è di dipendenza: il candidato Presidente è appoggiato da almeno un gruppo di liste e legato ad esso. Nel caso sia sostenuto da più di un gruppo, si parla di coalizione. Nella fattispecie, si erano presentati una candidata sostenuta da un solo gruppo, Antonella Bundu con Toscana Rossa, e due candidati sostenuti da coalizioni, Giani e Tomasi.

Dall’altro si tratta di due voti distinti: l’elettore era chiamato a porre due segni, uno sul candidato alla Presidenza, un altro sulla lista. Dopo aver selezionato un candidato Presidente, poteva scegliere una delle liste legate a quella candidatura (o l’unica legata ad essa, nel caso di Bundu e Toscana Rossa), oppure una lista che sosteneva un altro candidato (il cosiddetto voto disgiunto).

Altrimenti, l’elettore poteva porre un solo segno anziché due. Se lo avesse messo solo sulla lista, la legge prevede che sarebbe valso anche per il candidato Presidente legato ad essa (art. 14 l.r. 51/2014). E se, viceversa, lo avesse messo solo sul candidato alla presidenza? Qui la legge tace.

La soglia di sbarramento

Per veder assegnati seggi in Consiglio Regionale, un gruppo di liste che non si presenta in coalizione, ma per così dire “singolarmente”, deve raggiungere il 5%. Toscana Rossa è fuori perché ferma al 4,51% (57.250 voti). Bundu avrebbe superato la soglia (5,18% delle preferenze, 72.321 voti), ma si tratta del voto per la carica di Presidente della Giunta Regionale, non utile per l’accesso al Consiglio Regionale.

La differenza tra i voti per la candidatura di Bundu e quelli per il suo gruppo di liste (circa 15.000!) può dipendere dagli elettori che pensavano che bastasse un solo segno posto sulla candidata Presidente.

Il loro errore sarebbe giustificato dall’impostazione visiva della scheda elettorale: candidata e lista appaiono una accanto all’altra in un blocco graficamente unito, inducendo a pensare che il voto sulla prima fosse valido anche per la seconda. Diverso il caso di una coalizione: più liste legate a un candidato Presidente nel medesimo riquadro inducono ad effettuare una scelta tra di esse. In mancanza di una scelta da operare, il secondo segno sulla lista appare superfluo.

Il numero dei votanti che avrebbero commesso l’errore è quantificabile. Nei verbali degli uffici elettorali di sezione esaminati da Toscana Rossa era presente una voce che indicava i voti espressi solo per la candidatura a Presidente, senza alcuna indicazione riguardante la lista. Sommando il dato dai riepiloghi di ogni verbale, Toscana Rossa ha notato che circa 11.000 sono i votanti di questo tipo. Una cifra non indifferente: perché, se fossero considerati anche a favore della lista (o meglio “trascinati sulla lista”), permetterebbero di superare la soglia del 5%.

Voti con un solo segno a favore di Bundu possono essere intesi come a favore dell’unica lista a lei collegata: se un elettore avesse voluto votare un’altra lista, avrebbe operato un voto disgiunto, che non figura tra le schede categorizzate “solo Presidente”. È poi impossibile immaginare un elettore che effettua un unico segno volendo votare per la sola Presidenza, ma non per l’accesso al Consiglio Regionale: oltre che assurdo proprio da un punto di vista di funzionamento istituzionale, per legge il candidato Presidente è anche il primo Consigliere eletto (una volta superata la soglia di sbarramento), e si riconosce quindi un legame tra il voto per la carica presidenziale e il Consiglio Regionale.

Il precedente veneto

All’indomani dello spoglio dei voti, comprendendo che il trascinamento dei voti “solo Presidente” sulla lista avrebbe permesso di partecipare all’assegnazione di seggi in Consiglio, Toscana Rossa si era rivolta all’Ufficio Centrale Regionale (l’organo temporaneo che presiede al conteggio dei voti).

A sostegno della loro tesi, i ricorrenti avevano richiamato un caso simile avvenuto nel 2020 alle regionali in Veneto, quando il Movimento 5 Stelle aveva ottenuto il 2,69% dei voti a fronte di una soglia di sbarramento del 3%. Allora, trascinando i voti con un segno solo sul candidato Presidente espressione del M5S, Enrico Cappelletti, anche sulla lista, quest’ultima aveva raggiunto il 3,25% ed egli era rientrato in Consiglio.

Il ricorso era stato respinto per una differenza sostanziale con il precedente veneto: la legge elettorale veneta contiene una clausola che prevede espressamente il trascinamento di un voto dal Presidente alla lista (art.20 c.7 l.r. Veneto 5/2012); mentre quella toscana non contempla la possibilità. Certo neanche la esclude.

Si può riconoscere il “trascinamento del voto” in assenza di una disposizione espressa?

La legge italiana si interpreta secondo il senso palese delle parole e la volontà del legislatore, ma anche prendendo in considerazione disposizioni relative a casi simili e guardando ai principi generali ordinamento dello Stato.

Dopo che Cappelletti entrò in Consiglio grazie a una diversa interpretazione dei voti in suo favore, gli avversari politici ricorsero al Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato (il giudice d’appello delle sentenza del TAR). Entrambe le pronunce (TAR Ven. 67/2021 e Cons.Stato 4100/2021) confermarono l’elezione di Cappelletti non solo perché fondata sulla norma elettorale, ma anche riconoscendo una corrispondenza di tipo logico-sistematico tra il voto per il Presidente e quello per la lista. La stessa logica permetterebbe di interpretare la legge elettorale toscana a favore di Toscana Rossa.

Diverse sentenze della Corte Costituzionale o del Consiglio di Stato hanno più volte affermato un indirizzo cosiddetto del favor voti: una sorta di principio di salvaguardia del voto al fine di interpretare la volontà dell’elettore nel modo più favorevole possibile, evitando di annullare la sua scelta là dove questa volontà sia evidente – come nel caso di un elettore che pone un segno solo su “Bundu” pur intendendo anche la sua lista. Può essere chiamato in causa anche il principio di conservazione degli atti giuridici, per il quale si tende a privilegiare la lettura che tutela maggiormente il voto anche in presenza di vizi formali minori. Infine, si prendono in considerazione i principi di democraticità espressi dallo Statuto Regionale e dalla Costituzione, per evitare di frustrare la volontà e il diritto di rappresentanza dei cittadini che intendevano sostenere Toscana Rossa.

Questi argomenti concorrono per “superare il silenzio normativo” in favore di un’intepretazione della legge che assegni i voti “solo Presidente” per Bundu anche alla sua lista di riferimento. Tuttavia, per interpretare la legge è necessario un organo giudicante. Perciò, dopo il ricorso vano all’Ufficio Centrale Regionale, che ha competenze di natura amministrativa, gli avvocati hanno deciso di rivolgersi al TAR, che si esprimerà sulla vicenda il prossimo 18 febbraio. Qualunque sia la decisione, è quasi certo che almeno una delle parti si rivolgerà poi al Consiglio di Stato per un secondo giudizio.

Se Toscana Rossa otterrà ragione, entrerà in Consiglio Regionale?

Alla luce dei motivi elencati, sembrano esserci gli estremi per ritenere corretto il trascinamento dei voti, ma non è automatico che ciò si traduca nell’ingresso di Toscana Rossa in Consiglio. Se alla lista fossero aggiunti 11.000 voti, cambierebbero i risultati elettorali:

57.250 + 11.257 = 68.507 voti per Toscana Rossa

1.270.318 + 11.270 = 1.281.588 totale voti alle liste

(68.507/1.281.588)*100 = 5,34 percentuale di Toscana Rossa sui voti totali

Da queste cifre, sarebbe superata la soglia del 5%. Inoltre, prendendo 68.507 come nuova cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi ottenuti), ed effettuando una nuova simulazione del calcolo dei seggi – che avviene con il metodo d’Hondt, operazione matematicamente semplice, ma piuttosto macchinosa – sarebbero persino 2 i seggi da assegnare. Il TAR ha chiesto a Toscana Rossa di notificare il ricorso ad almeno due consiglieri “controinteressati” (coloro che potrebbero perdere la poltrona). Gli avvocati hanno avvertito gli ultimi eletti di maggioranza e opposizione, Romanelli del M5S e Guidi di FdI, ma è possibile che un ricalcolo generale coinvolga nomi differenti.

Ma la vicenda è più complessa di così.

Innanzitutto, le cifre presentate non sono del tutto affidabili, ma mescolano dati ufficiali con dati ufficiosi del Ministero. Nonostante siano giusti nell’ordine di grandezza, esistono piccole variazioni, ed è per questo che tra le varie dichiarazioni e articoli di stampa si trovano numeri lievemente differenti. Per sfruttare ai fini di un nuovo calcolo il numero dei voti “solo candidato Presidente” non basterebbe prendere il dato dai verbali delle operazioni, ma sarebbe necessario un nuovo scrutinio attento delle schede.

Un altro problema è di ordine logico-giuridico: se assumiamo di trascinare i voti per la sola candidata Presidente Bundu alla lista Toscana Rossa, dovremmo allora trascinare alle rispettive coalizioni i voti dati a Giani e Tomasi? Otterremmo una nuova cifra elettorale delle coalizioni, ma sarebbe poi impossibile determinare la nuova quota delle liste all’interno della coalizione. Ovvero: si può dire che un solo segno sul nome di Bundu equivale nella volontà dell’elettore a un voto anche a Toscana Rossa, ma un solo segno su Giani non permette di discernere se fosse volontà dell’elettore votare M5S o PD. Considerando sotto una nuova luce i voti per Bundu, bisogna forse trovare un nuovo modo per considerare di conseguenza anche i voti dei suoi avversari, il che implica un ripensamento del sistema di calcolo dei voti: qualcosa che va oltre la diversa interpretazione di una legge, ma si configurerebbe come l’esercizio di un potere legislativo, che esula dalle competenze di un Tribunale Amministrativo.

L’eventuale inutilità del ricorso con nuove cifre

Pur ignorando i problemi procedurali e giuridici, è possibile che l’ingresso di Toscana Rossa in Consiglio sia ostacolato anche dal dato matematico. I calcoli mostrati considerano una nuova percentuale di Toscana Rossa superiore al 5% su un totale di elettori ottenuto dai voti delle liste più i circa 11.000 aggiunti per l’effetto del trascinamento.

Ma globalmente, da destra a sinistra, sono molti di più gli elettori che hanno votato solo il candidato Presidente, senza specificare alcuna lista. La differenza tra i voti per i candidati Presidenti (1.395.547) e quelli per le liste (1.270.318) rappresenta l’insieme totale dei “solo Presidente” e dei voti validi solo nella parte legata al Presidente ma nulli relativamente alla lista. Immaginando che i voti nulli non rappresentino che una quota irrisoria, sarebbero circa 120.000 gli elettori che si sono limitati a esprimere la preferenza per il candidato. Considerando allora tutti i voti “solo Presidente” redistribuiti tra coalizioni e singoli gruppi di liste, cambierebbe il totale di voti da cui si ricava la percentuale di Toscana Rossa, e forse verrebbe meno il motivo iniziale del ricorso: il superamento della soglia di sbarramento:

(68.507/1.395.547)*100 = 4,91%

NB. non disponendo di uno scrutinio che metta a disposizione i dati delle nuove categorie che diventano importanti per il calcolo, i risultati di tutti i conti sono puramente indicativi.

Un intervento della Corte Costituzionale

Uno scenario possibile è che il TAR rimetta la legge elettorale toscana (51/2014) alla Corte Costituzionale. Oltre al dato tecnico e giuridico, la prova dei fatti ha dimostrato come la procedura pecchi in termini di democraticità e rappresentanza: alla fine dei conti Toscana Rossa, pur avendo ottenuto  il 4,51% dei voti, non entra in Consiglio Regionale a differenza di liste con molte meno preferenze, come Lega (4,34%) e M5S (4,38%). La legge prevede infatti soglie di sbarramento più basse (3%) per le liste che si presentano in coalizione, favorendo così larghi schieramenti a discapito di formazioni dal basso che si presentano come d’alternativa rispetto ai partiti tradizionali.

La soglia stessa del 5% è oggetto di molte critiche. In un Consiglio Regionale di 40 membri, ogni seggio corrisponde idealmente al 2,5% dei voti. La soglia di sbarramento è quindi doppia rispetto alla quota che, in un modello perfettamente proporzionale, corrisponderebbe a due eletti. Ciò significa rinunciare a tradurre in rappresentanza istituzionale porzioni di elettorato che non avrebbero problemi ad essere rappresentate. Si noti che una soglia così alta non è nemmeno giustificata da questioni di governabilità: per come funziona la legge elettorale regionale, in qualsiasi modo e con qualsiasi cifra venga eletto il Presidente della Giunta, grazie ai premi di maggioranza (art. 18 l.r. 51/2014), egli avrà sempre la maggioranza in Consiglio.

Un ricorso alla Corte Costituzionale può sanare i vizi di una legge, ma comporta tanto tempo, probabilmente troppo per veder riconosciuta la scelta dell’elettorato e perché Bundu e Toscana Rossa subentrino a consiliatura in corso.

In conclusione, Toscana Rossa potrebbe anche aver ragione in termini di diritto per quanto riguarda il suo ricorso, ma da lì a ottenere seggi in Consiglio Regionale la strada sembra in salita. La vicenda è emblematica e mostra come oggi sia necessario riaprire un serio dibattito sulla modifica della legge elettorale.

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