Nuova legge sulle “aree idonee” per impianti di rinnovabili. Facciamo il punto

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La disciplina sulle cosiddette “aree idonee” serve ad individuare superfici e aree per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di velocizzare le procedure per gli impianti ubicati in zone ritenute più favorevoli.

Il decreto DL 175/2025 convertito in legge 4/2026 (G.U. 20/01/2026, n. 15) definisce le nuove norme in materia e aggiorna il D.Lgs. 190/2024 con modifiche strutturali e operative.

La nuova legge intende semplificare la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo le disposizioni sulle aree idonee e sugli obiettivi regionali di potenza fino al 2030, e cerca di superare il blocco che era intervenuto sul decreto legge del 2024 a seguito della sentenza del TAR del Lazio del maggio 2025. Il Tar aveva accolto in larga parte il ricorso fatto da alcune aziende che ritenevano fossero stati introdotti parametri poco chiari, troppo discrezionali e la sua sentenza aveva bloccato l’individuazione delle aree idonee per energie rinnovabili da parte delle Regioni (in gran parte in corso di approvazione) e creato divergenze fra i vari Ministeri.

La legge appena approvata, sebbene consti di soli 3 articoli, è di difficile lettura perché integra il Dlgs. 190/2024, necessita di tempi tecnici per far emergere con chiarezza se sono stati presi in considerazione tutti i nodi non risolti col decreto precedente ma soprattutto non chiarisce se le nuove disposizioni vanno nella direzione giusta, cioè di una programmazione dei progetti, un freno alla speculazione e all’uso indiscriminato del suolo. Facciamo il punto su alcuni suoi aspetti.

Agrivoltaico e fotovoltaico in aree agricole

Il DL ora convertito il legge ammette sempre l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree idonee, a patto di preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e quindi con moduli sollevati da terra e sistemi di agricoltura digitale. A livello più generale si è stabilito che le leggi regionali identifichino le aree idonee agricole restando all’interno di una “forbice”: non meno dello 0,8% e non più del 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Sempre rispettando tale forbice le Regioni potranno prevedere un differente limite massimo per ciascun comune.

Nell’iter di conversione, si è inserito una norma che prevede l’obbligo di dichiarazione redatta da un professionista abilitato, che attesti la capacità di preservare la continuità produttiva e che certifichi che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola.

Ai Comuni spetterà il compito di verificare, per i 5 anni successivi all’installazione, che l’attività agricola o pastorale prosegua realmente ed in caso contrario si applicheranno sanzioni e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Vogliamo però sottolineare che l’ ANCI in una nota ha giudicato questa nuova attività in capo agli enti locali quale potenziale criticità per l’ente stesso in assenza di risorse aggiuntive. Inoltre, risulta di difficile interpretazione la fonte dalla quale partire per interpretare la SAU. Infine, il decreto non impone che gli agripannelli siano collocati al posto di quell’agricoltura industriale o di altre agricolture inquinanti che degradano i suoli, il che potrà favorire l’uso di aree più interne e campi agricoli incolti, quindi meno costosi e più facilmente disponibili.

Si concede il potenziamento dei vecchi impianti solari a terra regalando un bonus estensivo del 20% dell’area e si fa divieto solo su quelle aree agricole così definite dal piano urbanistico vigente e non “di fatto” agricole. Ma, tutto ciò potrebbe tramutarsi in una estensione del fotovoltaico a terra.

Si dichiara che sono aree idonee al fotovoltaico “gli edifici e le strutture edificate” ma si aggiunge anche “e le relative superfici esterne pertinenziali”. Dunque, si potrebbe creare una pericolosa deriva alla pannellizzazione delle parti a terra.

Infine, l’elenco delle aree idonee prevede anche aree delle cave e delle discariche. E su questo dobbiamo ricordare che ogni cava e ogni discarica ha un preciso obbligo di rinaturalizzazione a fine ciclo.

Governance

Le modifiche apportate inseriscono nuove disposizioni per coordinare i lavori, a cominciare dall’individuazione di un commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori.

La realizzazione degli interventi in alcuni casi non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante; anche la valutazione di impatto ambientale (Via) in buona parte sparisce nelle aree idonee (art. 11-quater).

Le Regioni hanno 120 giorni per personalizzare questo decreto aggiungendo principi, criteri, pesi, filtri e priorità così da poter, ad esempio, decidere se e come “qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo” (comma 4, punto e). Tuttavia è da notare che le Regioni potranno intervenire definendo le aree di accelerazione, cioè zone dove si potranno semplificare le autorizzazioni previste in modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)

Regime transitorio

Il DL 175/2025 prevede che le nuove disposizioni non si applichino ai procedimenti in corso per i quali sia stata conclusa positivamente la fase di valutazione di completezza documentale alla data di entrata in vigore del decreto.

La Coalizione TESS Transizione Energetica Senza Speculazione, che riunisce oltre 140 tra associazioni e comitati, ha inviato alla 8ª Commissione del Senato e ai senatori un pacchetto di emendamenti al DL 175/2025, chiedendo un intervento urgente per ristabilire equilibrio e trasparenza nelle politiche energetiche nazionali.

Ancora presto per capire se e cosa sia stato recepito. Ma siamo lontani dal privilegiare progetti in aree già edificate, come ad esempio i capannoni industriali, i parcheggi, le aree abbandonate e degradate, le arterie autostradali e ferroviarie, le zone industriali imponendo (in modo effettivo e vincolante) la priorità dell’uso del brown field, ovvero di siti ex industriali inquinati collocati in ambito urbano o periurbano.

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Antonella Bonini

Nata e vissuta a Firenze, laureata in Architettura. Ho lavorato per un decennio negli studi professionali e successivamente per 26 anni in Regione Toscana occupandomi di Aree Protette, Parchi e Biodiversità. Attualmente in pensione.

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