L’Europa condanna l’Italia: 35 anni di erosione del diritto di sciopero

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Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali ha riconosciuto che la legge 146/90, che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero in Italia, viola la Carta Sociale Europea.

Il ricorso presentato nel 2022 dall’Unione Sindacale di Base con l’assistenza del professor Giovanni Orlandini, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Siena, e degli avvocati Danilo Conte e Marco Tufo, ha prodotto una pronuncia che censura esplicitamente tre pilastri fondamentali della legge 146/1990 e successive modificazioni, la legge che in Italia regola l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Una bocciatura che arriva dopo il ricorso presentato da USB nel 2022 e resa pubblica lo scorso 13 marzo: ad essere messi sotto accusa sono l’obbligo di comunicare la durata dell’astensione in anticipo, l’eccessiva quantità di settori definiti essenziali, l’abuso del sistema delle franchigie e della rarefazione degli scioperi. Norme che rendono meno efficace il ricorso allo sciopero, sbilanciando i rapporti di forza a sfavore di chi lavora e ponendo un’evidente questione di democrazia nel Paese.

La definizione di servizi essenziali giuridicamente riconosciuta a livello internazionale è quella dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che indica quelle attività la cui interruzione metterebbe in pericolo la vita, la sicurezza personale o la salute di una parte o dell’intera popolazione. La legge italiana estende questa definizione a settori come i trasporti, la scuola, i servizi doganali… perfino al settore bancario e a quello assicurativo! La logistica, inoltre, è stata aggiunta recentemente tramite una comunicazione della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, guarda caso lo scorso 11 marzo.

Questa non è una questione tecnico-giuridica di interesse per addetti ai lavori. È una questione politica di prima grandezza, che riguarda il rapporto tra lo Stato e i lavoratori e le lavoratrici, tra le istituzioni e il conflitto sociale, tra chi detiene il potere e chi ha il diritto – costituzionalmente garantito e internazionalmente riconosciuto – di manifestare il proprio dissenso attraverso lo sciopero. Per comprenderla appieno è necessario ripercorrere la storia di questa legge, il modo in cui è stata usata e abusata nel corso di trentacinque anni, e il significato politico profondo della pronuncia del CEDS.

La legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, nasce in un contesto specifico degli anni ottanta per contrastare una stagione di scioperi nel trasporto pubblico, nelle poste e nei servizi ospedalieri.

Viene inserita la definizione per legge dei servizi minimi da garantire durante lo sciopero, la procedura di raffreddamento e conciliazione preventiva, l’obbligo di preavviso. La Commissione di Garanzia veniva istituita come organo di vigilanza e regolamentazione, con il compito di valutare la congruenza delle proclamazioni di sciopero rispetto ai criteri di legge; tuttavia, la Commissione di Garanzia, nel corso degli anni, ha sistematicamente esercitato il suo ruolo in una sola direzione: quella dell’estensione e dell’irrigidimento per via interpretativa.

La storia della legge 146 è la storia di un paradosso istituzionale che merita di essere nominato con chiarezza: ogni volta che i lavoratori di un settore essenziale hanno esercitato il diritto di sciopero in modo ampio, coinvolgendo un numero significativo di lavoratori e lavoratrici e producendo un impatto visibile sul servizio, la risposta politica e istituzionale non è stata quella di affrontare le cause del conflitto (salari inadeguati, i carichi di lavoro insostenibili, i contratti scaduti da anni) ma quella di restringere ulteriormente lo spazio di esercizio del diritto stesso.

Il meccanismo è semplice nella sua brutalità: si disegna un quadro normativo che limita lo sciopero entro confini che si ritengono accettabili; quando i lavoratori, spinti da condizioni di lavoro sempre più intollerabili, riempiono quello spazio fino ai bordi e talvolta lo varcano, si stringono i confini. Non si risolve il problema che ha prodotto il conflitto: si rende il conflitto più difficile da esercitare. È la logica del cappio progressivo: più il lavoratore/la lavoratrice spinge, più il cappio si stringe.

Tra gli strumenti più pervasivi introdotti dalla normativa e dalla regolamentazione della Commissione vi è il meccanismo della cosiddetta “rarefazione oggettiva”: il principio secondo cui tra uno sciopero e il successivo deve intercorrere un intervallo minimo di tempo, indipendentemente dall’esistenza di vertenze diverse, di rivendicazioni distinte, di soggetti sindacali differenti. In alcuni settori, questo intervallo è stato fissato in misura tale da rendere materialmente impossibile l’esercizio continuativo del conflitto sindacale anche in presenza di problemi gravi e urgenti.

Il CEDS ha censurato esplicitamente questo meccanismo, riconoscendo ciò che l’Unione Sindacale di Base denunciava da anni: la rarefazione oggettiva non bilancia il diritto di sciopero con i diritti degli utenti, lo elimina di fatto in determinati periodi e condizioni. Non è una limitazione ragionevole: è una soppressione mascherata da regolazione.

A completare il quadro, la previsione di periodi in cui lo sciopero è escluso: le grandi festività, i periodi elettorali, le giornate di particolare rilevanza civile, le consultazioni referendarie. Il dato reale è che, sommando i periodi di esclusione, gli intervalli di rarefazione, i termini di preavviso, le procedure di raffreddamento e le eventuali sospensioni disposte dalla Commissione, il calendario delle date utili per proclamare uno sciopero si riduce a poche finestre nell’anno.

Il risultato paradossale è che un sindacato che intende proclamare uno sciopero in risposta a una situazione di crisi acuta – un mancato rinnovo contrattuale, una ristrutturazione, un taglio occupazionale – può trovarsi costretto ad attendere mesi prima di trovare una data non preclusa da qualche disposizione. E nel frattempo la vertenza si indebolisce, i lavoratori si scoraggiano, l’azienda prende tempo. La legge, nata per regolare il conflitto, è diventata uno strumento per dilazionarlo fino all’irrilevanza.

Va sottolineato con forza un elemento che la pronuncia rende esplicito: il CEDS censura non solo il legislatore, ma anche l’operato della Commissione di Garanzia che, sostituendosi al Parlamento attraverso delibere e regolamentazioni di settore, ha inasprito ulteriormente le restrizioni previste dalla legge e persegue l’obiettivo di estendere la propria sfera di applicazione oltre i confini che la stessa legge le assegna. La Commissione di Garanzia non è un organo neutro di bilanciamento: è diventata nel tempo un attore sistematicamente orientato alla restrizione del conflitto sindacale.

Inoltre la pronuncia del CEDS contiene un elemento che non va sottovalutato: la censura non si rivolge solo allo Stato italiano come legislatore, ma riguarda anche l’intero sistema di relazioni industriali che ha accompagnato e talvolta promosso l’inasprimento delle restrizioni. I tre pilastri demoliti dal CEDS sono stati costruiti con il consenso – esplicito o implicito – delle grandi confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che in più occasioni hanno partecipato alla definizione delle regole e talvolta hanno visto nelle restrizioni al diritto di sciopero uno strumento per limitare la concorrenza delle organizzazioni di base.

Questo non è un giudizio di carattere moralistico: è una constatazione politica necessaria per capire come si è arrivati fin qui. Un diritto costituzionale non viene compresso in trentacinque anni solo per l’azione unilaterale di un governo ostile: viene compresso quando chi avrebbe dovuto difenderlo non lo ha fatto, o ha accettato compromessi che nel breve termine sembravano ragionevoli e nel lungo termine si sono rivelati devastanti. La pronuncia del CEDS è anche un giudizio su quella storia.

Per USB, che non ha firmato quegli accordi e ha sistematicamente denunciato quelle restrizioni, la pronuncia del CEDS ha un valore particolare: è la conferma che la posizione mantenuta nel corso degli anni era giuridicamente corretta e politicamente fondata. Non è un motivo di autocompiacimento: è un punto di partenza per chiedere conto, a chi ha il potere di farlo, di quella storia e delle sue conseguenze sui lavoratori e sulle lavoratrici.

UNIONE SINDACALE DI BASE

 

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