Diritti e famiglie: basta con il Medioevo

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La questione dei diritti torna nel dibattito politico dopo tanti anni. L’arretratezza italiana nel tema dei riconoscimenti delle regolamentazione di tutte le unioni e di tutte le “famiglie” diverse dal matrimonio è diventata intollerabile e ci ha visto condannare dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Oltre dieci anni fa – durante il secondo governo Prodi – ci fu il primo tentativo di regolamentazione delle famiglie di fatto e delle famiglie omoaffettive con i D.I.C.O. (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) che naufragò per l’opposizione di una parte della stessa maggioranza di centrosinistra capitanata da Rutelli e Fioroni. I D.I.C.O. erano la versione addolcita dei P.A.C.S. francesi.

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Foto di Alessandra Cinquemani

Nel frattempo le versioni intermedie tra matrimonio e convivenza di fatto non regolamentata hanno, nei paesi occidentali, segnato il passo a favore della scelta legislativa del “matrimonio egualitario” senza operare distinzioni in base all’orientamento sessuale, pur essendo previste le regolamentazioni delle coppie di fatto – omo ed eterosessuali – in base a contratti di convivenza.

Possiamo dire che a livello internazionale lo spartiacque lo hanno operato due paesi nel 2015: l’Irlanda e gli Stati Uniti pur con modalità e percorsi diversi. In Irlanda – paese cattolicissimo – si è celebrato un referendum che, con oltre il 60% di votanti favorevoli, ha detto si ai matrimoni gay in un paese dove, da qualche anno, erano comunque regolamentate le unioni civili. Gli Stati Uniti hanno introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso affermando che non può essere negato in base all’orientamento sessuale. In Italia il dibattito parte al ribasso con il tentativo di introdurre le unioni civili – non quindi il matrimonio egualitario – con il Disegno di legge Cirinnà.

Il ddl Cirinnà

Le unioni civili vengono definite, con una forzatura del dettato costituzionale, “formazioni sociali specifiche” intendendosi per tali le instaurazioni di rapporti tra persone dello stesso sesso da effettuarsi mediante “dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. La prova dell’unione civile è rappresentata da un “documento attestante la costituzione dell’unione” che conterrà i dati anagrafici delle parti, le indicazioni del loro regime patrimoniale e i dati anagrafici dei testimoni.

Con la costituzione in unione civile le parti acquisiscono gli stessi diritti e doveri tra cui l’obbligo alla fedeltà, alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale. Le parti possono decidere di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, oppure se diverso anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune. Si applicano alle unioni civili una serie di articoli del codice civile che regolamentano il matrimonio. Inoltre si applicano le disposizioni riguardanti i poteri e i doveri del coniuge in merito ai procedimenti per l’amministratore di sostegno e l’interdizione. Più in generale laddove nella normativa – legislativa, regolamentare e contrattuale – ricorrono le parole “coniuge” , “coniugi” o termini equivalenti si applicano anche a “ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Quindi riconoscimento di una serie di diritti legati ai diritti di abitazione, pensioni, mantenimento, assistenza ai disabili (legge 104) e altro.

Questo principio non si applica alla legge sulle adozioni (legge 184/1983). Sempre sulla legge sulle adozioni il ddl Cirinnà prevede la modifica dell’art. 44 per l’istituto dell’adozione “in casi particolari”. Verrebbe invece riconosciuta quell’adozione che giornalisticamente viene chiamata, con riferimento alle esperienze internazionali, stepchild adoption (letteralmente adozione del figliastro). Si permette l’adozione del figlio dell’appartenente all’unione civile all’altro membro dell’unione civile.

La seconda parte del disegno di legge prevede, invece, la regolamentazione delle “convivenze di fatto” previste per le unioni omo ed eterosessuali “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e non vincolate da “rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Il requisito della convivenza di fatto è lo stesso requisito della “famiglia anagrafica”. Da questo dipendono una serie di diritti e di doveri come la reciproca assistenza, i diritti successori, diritti sanitari ecc.

Lo scontro politico sulle adozioni

Il mutato contesto internazionale ha di fatto spostato l’asse della polemica italiana. Difficile trovare oggi chi si oppone al riconoscimento generale dei diritti “pratici” delle convivenze di fatto omo e eterosessuali.

Lo scontro è tutto incentrato sull’idea e sulla costituzione di “famiglia”. Per lo schieramento cattolico, che interpreta restrittivamente l’articolo 29 della Costituzione come “società naturale fondata sul matrimonio”, questa non può essere che la famiglia eterosessuale (precisazione non indicata in Costituzione) e tanto basta per perpetuare, non tanto il mancato riconoscimento delle altre “famiglie”, quanto piuttosto il perdurare della discriminazione in base all’orientamento sessuale. Si continua a negare lo status di famiglia con le conseguenze più pesanti a carico dei figli delle famiglie arcobaleno.

Il ddl Cirinnà riconosce solo l’adozione “in casi particolari” e non anche l’adozione come istituto generale. Il riconoscimento della doppia figura genitoriale dello stesso sesso si attuerebbe solo, quindi, in presenza di un figlio di una delle parti (non ci sono altri modi, al momento per definirla) dell’unione civile. Ricordiamo che l’istituto dell’adozione non è strutturato e previsto per garantire il bisogno o il diritto di genitorialità – come per esempio la procreazione assistita – ma per garantire al minore una famiglia. Un’ottica, quindi, completamente diversa. Con la stepchild adoption si vogliono evitare le situazioni drammatiche come quelle descritte nel bel romanzo di Melania Mazzucco “Sei come sei” dove in conseguenza della morte del genitore biologico la figlia viene allontanata dal “genitore due”.

L’adozione del figlio dell’altro è l’unico punto, ancorché limitato, realmente qualificante del ddl Cirinnà. Ormai lo scontro politico è, sostanzialmente, solo su questo punto. Una serie di emendamenti, appoggiati anche dallo schieramento “cattodem” vorrebbero ulteriormente affievolire il regime dei diritti, questa volta a scapito direttamente del minore, attraverso la creazione di un non meglio precisato “affido rafforzato”. Si tratterebbe di un sostanziale ritorno al passato laddove normativamente la distinzione si operava tra figli legittimi, illegittimi, naturali e, financo, procreativi scordando il grande passo avanti che il nostro codice civile ha operato recentemente abolendo queste odiose distinzioni. Sarebbe realmente contraddittorio che una legge che vuole eliminare o quantomeno attenuare le diseguaglianze ne crei una nuova.

Si punta l’indice sul rispetto della peggiore delle leggi negatrici di diritti dell’Italia repubblicana: la legge sulla procreazione medicalmente assistita. E’ dai tempi del fascismo che non si metteva in piedi una legge così fortemente intrisa di divieti. Una parte di questi è venuta meno per l’intervento della Corte costituzionale, ma una buona parte rimangono vigenti. Due su tutte: il divieto di fecondazione eterologa per le coppie omosessuali e il divieto della maternità surrogata (c.d. utero in affitto). Non si può non concordare con chi autorevolmente afferma (Stefano Rodotà, Repubblica 4/01/2016) che “il paradigma eterosessuale crea ormai incostituzionalità e di questo si deve tener conto quando si contesta l’ammissibilità dell’accesso delle coppie tra persone dello stesso sesso al matrimonio egualitario di cui oggi non si vuol nemmeno discutere” creando, ad hoc, situazioni che rischiano di creare nuove discriminazioni.

Il sostegno al ddl Cirinnà

In questa fase storica e politica non possiamo sottilizzare ulteriormente. Ferme rimanendo tutte le critiche e le contraddizioni del disegno di legge che porta il nome di una deputata del partito democratico, il sostegno politico deve essere pieno e condizionato al suo non ulteriore cambiamento. Con l’affievolimento dell’unico reale diritto qualificante – la stepchild adoption – il ddl Cirinnà perderebbe ogni significato di reale innovazione. Partendo così al ribasso il disegno di legge in discussione è inemendabile. Solo blindandolo può essere appoggiato.

E’ tornato il tempo di ri-occuparci della tematica dei diritti civili. Le tante manifestazioni “Svegliati Italia” a sostegno, principalmente ma non soltanto, dei diritti delle famiglie omoaffettive, devono essere considerate solo il primo passo.

Deve esserci il sostegno politico perché l’alternativa sarebbe la vittoria dello schieramento “reazionario”. Utilizzo volutamente questo aggettivo, che ricorda stagioni passate, perché in questo periodo storico, l’Italia è ancora nel passato. Non lasciamo che questa battaglia sia solo parlamentare.

*Luca Benci, giurista esperto di diritto sanitario e biodiritto

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Luca Benci

Luca Benci è un giurista esperto di diritto sanitario e biodiritto

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