Per un’analisi critica del Jobs Act (terza parte)

Alcuni aspetti d’incostituzionalità

La considerazione più importante, che giova ripetere, è che il complesso normativo determina uno snaturamento totale del diritto costituzionale del lavoro, quindi un impoverimento estremo della nostra democrazia, fondata su ipotesi di partecipazione ed emancipazione progressiva dei soggetti, non certo sull’obiettivo del loro loro sfruttamento selvaggio, in omaggio al mercato. Questione questa di grande importanza perché, come si intuisce, persi i diritti sociali in favore del mercato, presto si perderanno anche i diritti politici in favore di un pervasivo potere oligarchico.

nojobsactMi sembra interessante evidenziare sommariamente quali articoli della Costituzione repubblicana vengono messi in scacco.

Il disegno complessivo dei nove testi normativi contrasta l’emancipazione dal bisogno che è precondizione per lo sviluppo della persona umana verso traguardi di eguaglianza e di libertà (art. 3 della Costituzione).

La negazione della progressione nella professionalità e della dignità della prestazione lavorativa viola gli artt. 4 e 35 della Costituzione. Questa negazione è plurioffensiva perché mina contemporaneamente, attraverso la pluralità di soggetti coinvolti, il progresso complessivo della società. Il patrimonio individuale di professionalità e sapere serve, infatti, anche al miglioramento materiale e spirituale del complesso di rapporti in cui ciascuno si trova inserito e che formano nel loro complesso la società.

La cancellazione di ogni patrimonio professionale nel lavoro subordinato si unisce alla frantumazione causata da una variegata tipologia di contratti temporanei (che restano quasi tutti, salvo qualche correzione nel contratto a progetto), ancor meno garantiti dal punto di vista della sufficienza della retribuzione, che dovrebbe essere – ma non è – finalizzata alla dignità personale e famigliare del lavoratore (art. 36 della Costituzione).

La dignità umana è caratteristica ineliminabile di una società orientata verso obiettivi di giustizia, come afferma anche la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tutto al contrario, la legislazione degli anni Duemila delinea una società mercantile, divisa in caste inamovibili, in cui l’iniziativa economica risulta non solo svincolata dall’utilità sociale (art. 41 della Costituzione), ma anche nemica esplicita della dignità umana e della solidarietà.

Come è stato scritto, questa grande trasformazione coinvolge l’intero assetto democratico: se il lavoro costituzionale è manifestazione di democrazia, il lavoro non tutelato da garanzie, divenuto servile, è espressione di oligarchia, di vittoria dell’1% della società a scapito del residuo 99%, sottoposto costantemente al rischio di scivolare nell’indigenza.

Le promesse di ampliamento della base produttiva come conseguenza della flessibilità si sono dimostrate fallaci. Le recenti rilevazioni apparse nell’ultimo Bollettino della BCE segnalano che landamento delloccupazione in Italia è al palo mentre in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea (Grecia compresa) è in aumento.

Più precisamente, da noi il 63% dei nuovi assunti sono precari, a tempo determinato o stagionali, nonostante la vigenza del Jobs Act dal marzo 2015 e l’esonero dalla contribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato, in in vigore dal gennaio 2015.

In stretta coincidenza di tempi, la Finmeccanica ha deciso di estromettere il sindacato FIOM dalla trattativa sul contratto integrativo aziendale come forma di ritorsione per la proclamazione di uno sciopero non gradito perché concomitante con la riunione del consiglio di amministrazione e perché “su materie in corso di discussione nel negoziato”.

La considerazione ovvia è che il conflitto si accende durante il confronto su temi controversi, ecco perché le azioni di sciopero si sono sempre svolte nel corso di trattative spinose e a sostegno delle ragioni della parte contrattuale socialmente più debole, che è quella che maggiormente risente della qualità del futuro contratto.

Ecco perché è senso comune che nel conflitto la classe padronale abbia stravinto. (continua)

Per una analisi critica del Jobs Act (seconda parte)

Per una analisi critica del Jobs Act (prima parte)

 

*Maria Grazia Campari, avvocata esperta in diritto del lavoro