La Regione uccide la vita indipendente in Toscana

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Nel nuovo Decreto dirigenziale della Regione Toscana sulla Vita Indipendente ci sono violazioni di legge e illogicità manifeste talmente numerose da ritenere che l’intero Decreto sia illegittimo nella sua globalità e oltraggioso per tutte le persone con gravi disabilità che intendono avvalersi del proprio diritto a vivere pienamente la propria vita.

Ecco le motivazioni:

Dallo Statuto della Regione Toscana,  Art. 4 – Finalità principali:

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva”.

Dunque per lo Statuto della Regione:

I) la vita indipendente è un diritto

II) non è un diritto in astratto, bensì deve essere garantito in concreto

III) la dizione “cittadinanza attiva” sottolinea che vita indipendente non vuol dire solo vivere in casa propria, bensì anche vivere concretamente e attivamente nella vita sociale

IV) un Decreto dirigenziale non può violare lo Statuto.

L.R. Toscana 66 del 2011 art. 108 co. 6

“Ai fini del presente articolo, rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente. La Regione garantisce la continuità dei progetti di vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione della condizione prevista per l’accesso al progetto.”

Dunque:

A) un Decreto dirigenziale non può violare una legge regionale;

B) la prima frase sull’Isee stabilisce che la situazione di chi fa, o vuol fare, vita indipendente è talmente difficile e i costi della vita indipendente sono talmente alti da non poter essere prevista la “compartecipazione alla spesa” che è il fine dell’Isee;

C) la seconda frase stabilisce che la Regione non può in alcun modo ridurre o revocare i finanziamenti dei progetti esistenti. E questo anche per una motivazione di ordine più generale per cui si tratta di diritti acquisiti.

Il Decreto dirigenziale n. 17020 del 2024:

1) La vita indipendente verrà finanziata SOLO nelle Zone che chiederanno i fondi alla Regione e SOLO SE eseguiranno correttamente tutta la procedura. Questo vuol dire che la Regione non garantisce:

a) il diritto alla vita indipendente;

b) la continuità dei progetti di vita indipendente (si veda il punto C) di cui sopra).

Inoltre, come altri punti che vedremo più avanti, questo vuol dire consolidare la prassi della diversità di trattamento fra i disabili delle varie Zone della Regione.

Per fortuna, stando almeno a quanto ci ha detto a voce l’Assessora Spinelli, pare che tutte le Zone hanno avviato correttamente il procedimento di richiesta dei fondi per la vita indipendente. Però:

I) speriamo che tutte la Zone adempiano correttamente a tutte le fasi del procedimento che porterà la Regione a trasferire a loro concretamente i fondi per la vita indipendente;

II) con questo Decreto ci viene impedito di vivere nella certezza che la Regione ci garantisce comunque in concreto il diritto alla vita indipendente. Viceversa la Regione ci costringe a vivere sempre nella speranza, nell’incertezza che tutte le Zone agiscano sempre correttamente. Nel Decreto è chiaro che, se una Zone non fa o sbaglia qualcosa nel procedimento, i disabili rimangono senza il finanziamento per la vita indipendente.

2) Nel Decreto in questione all’art. 12 fase C è stabilito che “La persona con disabilità … titolare del progetto di vita … concorre a determinarne i contenuti”. Invece deve essere stabilito che “ne determina i contenuti”. Questo perché:

a) nel progetto di vita c’è il concreto esercizio dei diritti fondamentali del soggetto (disabile) e questo esercizio è inviolabile, insindacabile e costituzionalmente irrivedibile per tutte le persone, per cui l’Uvm non può legittimamente metterci bocca;

b) stabilire che i servizi sociali contribuiscono al progetto di vita significa dunque discriminare i disabili sui princìpi fondanti della Costituzione. Mentre, fra l’altro, la Corte costituzionale ha stabilito che sui disabili confluiscono i princìpi fondanti della Costituzione.

3) Nel Decreto in questione non è stabilita nessuna continuità per chi riceve già il finanziamento per la vita indipendente. Questo contrasta con:

a) lo Statuto della Regione, secondo il quale la vita indipendente è un diritto che va garantito (punti I) e II) di cui sopra);

b) il co. 6 art. 108 L.r. 66 del 2011, per il quale deve essere garantita la continuità della vita indipendente (punto C) di cui sopra).

4) Nella legge regionale 66 del 2011 (si veda all’inizio di questo scritto) è stabilito che: la “Regione garantisce la continuità dei progetti”:

a) cioè a dire che, non solo deve continuare il finanziamento per la vita indipendente, ma viene garantito che la vita indipendente continui in concreto, cioè nella vita reale. Questa concretezza è ancora più evidente se si considera che nello Statuto dell Regione, sulla vita indipendente, non c’è solo il “diritto”, ma anche “garantirne … la cittadinanza attiva”;

b) nei primi 3 articoli della Costituzione ci sono una serie di diritti per i cittadini e doveri per la Repubblica per cui non c’è dubbio che la vita indipendente deve essere garantita in concreto;

c) In Toscana il primo finanziamento per la vita indipendente ci fu nel 2004. Da allora la retribuzione di chi lavora come assistente personale è aumentata del 50%, mentre da parte della Regione il tetto dei contributi individuali per la vita indipendente è aumentato solo del 7%. Per protestare su questo, in una freddissima mattinata dello scorso inverno, con grandi sacrifici e rischi personali, molti disabili gravi da tutta la Toscana ci trovammo davanti alla Presidenza della Regione Toscana, in piazza del Duomo a Firenze. È indispensabile l’adeguamento all’inflazione di tutti i contributi per la vita indipendente.

5) È inammissibile che la domanda possa essere inviata soltanto via Pec. Questo significa penalizzare le persone meno evolute informaticamente o con maggiori difficoltà mentali. Si tratta di una discriminazione vero persone alle quali spetta invece una maggiore tutela.

6) È inammissibile che sia stato stabilito che, all’apertura dei bandi, le domande vengano valutate in ordine di arrivo. Questo significa favorire le persone disabili con minori difficoltà (che possono quindi presentare la domanda più velocemente), a svantaggio quindi delle persone disabili con maggiori difficoltà fisiche, psichiche, mentali, sensoriali. Anche questa è una discriminazione a danno delle persone con maggiori difficoltà nei confronti delle quali sono doverose agevolazioni più elevate.

7) È umiliante ed offensivo per un disabile grave, con disabilità stabile o comunque a necessità assistenziali invariate, essere sottoposto di nuovo a valutazione Uvm. Questo perché per il disabile significa dover nuovamente esporre a degli estranei la propria privacy, la propria intimità e l’insindacabilità dei propri diritti fondamentali senza che ve ne sia alcun bisogno oggettivo perché appunto le necessità assistenziali sono invariate.

a) anni fa avevano fatto una legge nazionale per cui anche chi aveva disabilità stabili poteva essere sottoposto a rivalutazione della situazione. Successivamente questa legge nazionale è stata cambiata e non c’è più revisione per chi ha disabilità stabili. In questo Decreto, con nuove valutazioni Uvm, la Regione Toscana è più indietro dello Stato italiano.

8) Come spese rendicontabili sono previste iscrizione a circoli sportivi e il fisioterapista privato

a) l’iscrizione a circoli sportivi sa di presa in giro ed è una discriminazione perché:

i) tanto più grave è la disabilità quanto minore è il rilievo proporzionale di tale spesa rispetto al costo reale dell’assistenza personale necessaria per vivere;

ii) tanto più grave è la disabilità quanto più il finanziamento della Regione non consente di avere la necessaria assistenza personale per svolgere attività sportive;

b) per quanto riguarda il fisioterapista privato, è un balzo indietro di almeno mezzo secolo perché, in via prioritaria ai disabili, il fisioterapista deve essere garantito gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

9) All’art. 13 del Decreto viene imposta la rendicontazione mensile. Si dovrebbe essere tenute/i a sapere che il finanziamento per la vita indipendente è destinato a persone con gravi disabilità, per cui per la rendicontazione:

a) o il singolo disabile la fa da sé, con enorme sforzo e fatica, per cui con la rendicontazione mensile vengono triplicati questi nostri sforzi e fatiche, pure a sottolineare che tale disposizione significa agire affinché la vita indipendente sia non un diritto, ma un supplizio;

b) oppure il/la persona disabile si affida ad un commercialista e quindi, con la rendicontazione mensile, si triplicano i costi mentre il finanziamento per la vita indipendente è ampiamente insufficiente;

c) e si viene sicuramente meno ai compiti degli uffici pubblici nell’omettere di tener ben presente che la realtà concreta della vita di chi ha gravi disabilità è molto diversa da quella di un’azienda.

10) A pag. 50 del Decreto è stabilito che l’erogazione del finanziamento per la vita indipendente avviene dopo la rendicontazione:

a) attualmente, in Zone molto popolate, tale erogazione avviene, in modo ampiamente consolidato e senza problemi, prima della fine del mese di competenza, ovvero qualche giorno prima che il/la disabile debba retribuire le / gli assistenti personali. Dunque con questo Decreto l’eguaglianza viene fatta con le Zone che erogano dopo, l’eguaglianza viene fatta al peggio e questo è illegittimo;

b) tutte le erogazioni statali ai disabili (per es. pensione d’invalidità civile e indennità d’accompagnamento) avvengono in via anticipata rispetto alle spese perché è noto che, di regola, chi ha gravi disabilità è in una situazione economica più difficile di chi è normodotato/a;

c) viene fatta discriminazione fra i/le disabili perché si penalizza di più (invece di aiutare di più) chi è in maggiori difficoltà economiche e quindi non può anticipare di tasca propria regolarmente a fine mese la retribuzione alle/gli assistenti personali;

d) e quindi in tal modo questo Decreto cozza pure con la disposizione del Fondo Sociale Europeo che impone di “valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza”;

e) in tutta Europa è noto che è difficilissimo trovare assistenti personali adeguate/i per la vita indipendente di chi ha gravi disabilità. Per cui è chiaro che queste/i brave/i assistenti personali, se vengono anche pagate/i con ritardo, appena possono se ne vanno e questa è una gravissima penalizzazione per chi ha gravi disabilità;

f) va anche sottolineato che, di regola, per la singola persona disabile non è di poco conto la somma da anticipare per la retribuzione degli assistenti personali.

11) Nel Decreto in questione non viene indicato il giorno entro cui le Zone devono erogare il denaro al disabile. Questo:

a) aggrava tutto quanto visto nel punto precedente di questo scritto;

b) accentua le differenze fra le varie Zone della Regione;

c) sottolinea lo stato di precarietà in cui si vogliono far vivere i disabili gravi;

d) si fa beffa di quanto stabilito dallo Statuto della Regione, dalla Costituzione, ecc. che usato le parole diritto e garantire.

12) Nel Decreto c’è scritto:

“Ogni variazione del progetto approvato che comporti una modifica dell’obiettivo di vita indipendente, dà luogo alla chiusura del progetto e alla presentazione di una nuova domanda e progetto di Vita Indipendente.”

e ancora:

“In tutti i casi, al termine del progetto approvato, ogni destinatario può presentare nuova domanda di contributo, nel rispetto del termine ultimo di cui alla Fase C.”

Si osserva che:

a) fra la fine di un progetto e l’entrata in funzione dell’altro passano mesi, se non anni. Nel frattempo, il/la disabile come paga l’assistenza personale?

b) verso i disabili nemmeno il minimo atto di rispetto di stabilire che continua l’erogazione del vecchio contributo fino all’entrata in funzione del nuovo progetto;

c) nessun rispetto per il diritto delle/gli assistenti personali alla certezza del posto di lavoro;

d) nessun rispetto per le enormi difficoltà dei disabili gravi a trovare adeguati assistenti personali.

13) Art. 4 ultimo comma: viene imposta ad ogni disabile la rinuncia a “misure analoghe o altri contributi o agevolazioni … presentazione di formale rinuncia alla fruizione delle suddette misure o contributi”. Per molti disabili gravi altri finanziamenti possono essere preziosissimi per non soccombere. Per cui con questa imposizione:

a) Nessun rispetto per i moltissimi disabili alla disperazione perché non hanno risorse sufficienti per far fronte ai propri diritti primari

b) Nessun rispetto per il fatto che i finanziamenti regionali sono ampiamente insufficienti per la vita indipendente di chi ha davvero gravi disabilità

c) Nessun rispetto per il fatto che anche le Uvm sono ben lontane dall’infallibilità di assegnare sempre il finanziamento giusto ad ogni disabile

d) Nessun rispetto per il fatto che per molti disabili gravi è impossibile gestire in pratica le complicazioni burocratiche di ricorsi, riesami, ecc.

14) Alle varie Uvm viene data piena libertà di attribuire una differente valutazione e quindi un diverso peso alle varie incapacità e alle varie difficoltà del/la disabile e così:

a) la vita di queste persone disabili viene lasciata in totale balia dei/lle vari/e funzionari/e locali, lontano da ogni pratica dei diritti;

b) vengono aumentate le differenze di trattamento dei disabili fra le varie zone della regione, mentre molte volte abbiamo chiesto alla Regione di diminuire queste differenze.

15) A pag. 61 del Decreto, per attribuire il punteggio, sono indicati bisogni di assistenza personale solo in casa. Questo vuol dire negare la vita indipendente perché il punto centrale della vita indipendente è proprio poter vivere attivamente fuori casa; e questa è la controprova del fatto che questo Decreto vuol distruggere la vita indipendente.

16) Nel Decreto, fra gli obiettivi, c’è uscire dall’istituto, ma non c’è restare fuori dall’istituto, che è invece uno degli obiettivi fondamentali della vita indipendente.

17) Nel Decreto è scritto che si vuole attuare la Convenzione dell’Onu sui disabili. Tutti gli studi approfonditi sulla Convenzione sottolineano che uno dei suoi più importanti passi in avanti è dato dal fatto che viene superato il cosiddetto “modello medico della disabilità” (che era stato definito in precedenza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). Nella Convenzione dell’Onu si stabilisce invece che la disabilità è un fatto sociale.

a) Dunque il fatto che, nel “Quando B” del Decreto, vengano chieste le generalità dei medici di riferimento è fuorviante ed è anche un’indebita intromissione nella privacy del disabile.

18) A pag. 62 del Decreto, per le attività sociali, si chiede inizio, durata e tipologia. Tutto questo è illegittimo, inaccettabile e illogico:

a) tipologia:

i) è una dato privato, che fa pare della privacy, ed è umiliante e discriminatorio che vada riferito all’UVM;

ii) è diritto inviolabile della persona, che può cambiarlo in ogni momento;

b) fra le attività sociali può esserci andare in un parco, in campagna, a trovare amici, al cinema, a teatro, a passeggio in centro ecc.: è senza senso che si debba dire l’inizio e la durata di tutto questo

c) fra le attività sociali c’è anche poter partecipare a iniziative sindacali, politiche, ecc.. Dover dichiarare questo è un’altra gravissima violazione dei princìpi fondanti della Costituzione, è una gravissima discriminazione verso i disabili tanto da avvicinarsi ad un regime.

19) A pag. 61 del Decreto viene chiesto il reddito del disabile. Questo è illegittimo innanzitutto perché la L.r. 66/2011 (di cui al punto B) all’inizio di questo scritto) sottrae la vita indipendente alla valutazione Isee. Il fatto è che l’Isee comprende sia il patrimonio che il reddito. Ne consegue che, ai fini della vita indipendente, non può essere preso in considerazione neppure il solo reddito. Del resto, se così non fosse, la L.r. 66 avrebbe fatto riferimento non all’intero Isee, ma alla sola componente patrimoniale dell’Isee.

20) A voce dall’Assessora Spinelli fu sollevato il fatto che il Fondo Sociale Europeo richiede la “valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza”. È illegittimo abusare di questo per frugare nelle tasche di tutti i disabili:

a) chiedere il reddito a tutte le persone disabili e la “valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza” sono due cose opposte;

i) chiedere il reddito a tutte le persone disabili ha un senso logico quando, oltre un certo reddito, c’è da pagare qualcosa, come per l’Isee. È infatti chiaro che nessuna/o avrebbe interesse a proporsi di propria iniziativa di pagare di più;

ii) viceversa il Fondo Sociale Europeo chiede di individuare chi è in particolare difficoltà per dargli/le di più. Ma, chi è in questa situazione, ha tutto l’interesse a farlo presente di propria iniziativa, senza oltrtutto che l’Uvm appesantisca il proprio compito andando a frugare nelle tasche di tutti/e i/le disabili;

b) ed ecco allora che questa disposizione del Fondo Sociale Europeo è pienamente compatibile con la L.r. 66/2011 (di cui al punto B) all’inizio di questo scritto) che esclude l’Isee dalla vita indipendente;

c) va semmai rilevato che, rispetto a questa disposizione del Fondo Sociale Europeo, il Decreto in questione è inadempiente almeno sotto due profili, e questo è particolarmente grave perché, con queste omissioni, si accentuano le differenze fra le varie Zone della Regione:

i) non viene stabilita la situazione al di sotto della quale vi è la particolare fragilità che deve essere segnalata dalla persona disabile che la vive;

ii) non viene stabilito cosa fare quando si presentano queste situazioni;

d) dunque, per essere in linea con la normativa vigente, nel Decreto in questione:

i) va tolta la valutazione del reddito

ii) potrebbe essere stabilito che “Qualora il reddito del/la destinatario/a sia nullo o sia costituito soltanto dalla pensione di invalidità civile o soltanto dalla pensione minima di vecchiaia, il tetto del finanziamento mensile per la vita indipendente è aumentato a € 2.500.”

21) Per vari e fondamentali motivi la spesa di assistenza personale può variare, e varia, anche di molto, fra un mese e l’altro. Nel Decreto non è prevista la possibilità di compensare la spesa fra i vari mesi. Questo, fra molto altro, vuol dire ribaltare i princìpi fondanti della Costituzione e mettere al primo posto le esigenze burocratiche e soltanto dopo i diritti fondamentali dell’individuo.

22) Attualmente i documenti vengono normalmente conservati da tutti (Parlamento, Pubblica amministrazione, Magistratura, aziende private ecc.) in formato elettronico. Ciò facilita enormemente i disabili gravi, sia perché è più facile e sia perché è possibile farlo senza consumare il già pochissimo tempo di assistenza personale concesso dalla Regione. Viceversa l’art. 14 del Decreto costringe i disabili gravi a conservare i documenti cartacei. Questa è una vera e propria discriminazione.

23) Nel Decreto è scritto che: “È motivo di sospensione del contributo l’inserimento temporaneo in struttura residenziale riabilitativa, sociosanitaria o ospedaliera e per il medesimo periodo di permanenza, se superiore a 30 giorni consecutivi.” Questa sospensione è inaccettabile almeno per questi motivi:

a) per un disabile grave è importantissimo avere una propria assistenza personale in ospedale tant’è che è anche previsto che può entrare sempre chi va ad aiutare un disabile;

b) tanto più lunga è la degenza tanto più vuol dire che c’è un (o più) motivo grave e quindi tanto maggiore è l’importanza di assistenza personale;

c) sospendere il finanziamento per l’assistenza personale vuol dire costringere il/la disabile a licenziare le/gli assistenti personali. Già è difficilissimo trovare adeguate/i assistenti personali da fuori, trovarli dall’ospedale vuol dire costringere il/la disabile ad un’impresa difficilissima nel momento in cui (uscita dall’ospedale, dopo il ricovero) è essenziale la tranquillità per recuperare le proprie forze e il proprio benessere;

d) le/gli assistenti personali hanno diritto alla certezza del posto di lavoro, mentre questo è un altro punto del Decreto che precarizza ulteriormente un lavoro fondamentale come quello di assistenti personali.

24) E a fine 2027 che fine facciamo???

25) In sintesi nel Decreto in questione ci sono violazioni di legge e illogicità manifeste talmente numerose da ritenere che l’intero Decreto sia illegittimo nella sua globalità e oltraggioso per tutte le persone con gravi disabilità che intendono avvalersi del proprio diritto a vivere pienamente la propria vita.

Associazione Vita Indipendente ONLUS

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