Nel suo articolo Antonella Bonini illustra efficacemente i caratteri del territorio della Val di Cornia interessato da numerose richieste di realizzazione di parchi eolici, fotovoltaici e agrovoltaici.
La Regione Toscana con delibera n.554 del 5 maggio scorso ha espresso parere sfavorevole a una di queste, relativa a un parco eolico esteso tra i Comuni di Piombino e di Campiglia Marittima, soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, non risultando “possibile esprimere nel complesso un parere favorevole circa la sostenibilità ambientale della proposta progettuale, avendo rilevato, fra l’altro, criticità sulle componenti ambientali “rumore” e “biodiversità”, forti criticità legate all’occupazione di un’estesa superficie di suolo agricolo/rurale con un uso diverso per lungo periodo e cumulo con altri impianti oltre a numerose carenze progettuali, fra cui la mancanza di una corretta definizione delle opere di mitigazione e compensazione ritenute essenziali e criticità progettuali legate alla localizzazione”.
La Biodiversità nell’ordinamento giuridico italiano
La biodiversità è un bene espressamente menzionato e tutelato a livello costituzionale solamente dal 2022, col terzo comma art.9, sebbene da diversi decenni si tentasse di introdurre anche in Italia una visione biocentrica del paesaggio, ripetutamente e insistentemente osteggiata da portatori di quella visione antropocentrica che dal R.D. n.1497/1939 è transitata nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.131 c.4: “La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”. Il sunnominato Codice, pur datato 2004, non nomina le parole biodiversità, ecosistema, habitat, matrice e mosaico, dunque non si avvale di contributi dell’ecologia del paesaggio.
L’otto maggio scorso a Camaldoli (AR) è stato celebrato il quarantesimo anniversario del conferimento del Diploma europeo per le Aree protette alla Riserva naturale integrale di Sasso Fratino, esempio istituzionalmente riconosciuto della visione biocentrica del paesaggio, fortemente voluta da Fabio Clauser, vincendo resistenze e ostilità, poi inclusa nella rete ecologica europea –ZSC-ZPS IT4080001; dal 2017 Sasso Fratino è diventato anche Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Il caso Val di Cornia
Per quanto riguarda la biodiversità, nella bassa Val di Cornia sono presenti due aree ricomprese nella rete ecologica europea Natura 2000: Promontorio di Piombino e Monte Massoncello IT5160009 e Padule Orti-Bottagone IT5160010, questa soggetta dal 1995 alle direttive comunitarie Uccelli e Habitat, peraltro anche zona umida classificata ai sensi della Convenzione di Ramsar, caratterizzata da sei diversi habitat e 27 specie, delle quali 25 uccelli, un pesce e una tartaruga.
È quel poco che resta dopo la bonifica per colmata e prosciugamento della Val di Cornia, eseguita principalmente durante il Regno d’Italia, che comportò la sparizione dei Paduli di Piombino, di Rimigliano e di Vignale e la messa a coltura della pianura, generando un paesaggio del tutto nuovo.
I piani, programmi, progetti, interventi e attività che possano determinare incidenze significative su Siti della Rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione d’incidenza ambientale, procedura introdotta dalla direttiva europea Habitat 92/43 e attivata dal proponente con uno studio d’incidenza, valutato dall’autorità preposta a esprimere parere, nel caso di studio dalla Regione Toscana nel più ampio contesto della V.I.A.
Particolare attenzione va data alle specie e agli habitat prioritari e a quelli prossimi al limite del loro areale distributivo, dove una riduzione delle popolazioni o della superficie possono restringerlo; è il caso, per esempio dell’habitat 9130 -faggeti dell’Asperulo-Fagetum, che in Toscana si trova al suo limite meridionale.
Il Regolamento europeo sul Ripristino della Natura chiede agli Stati membri di potenziare ed espandere la rete ecologica europea, insistendo sugli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, e di ripristinare entro il 2050 gli ecosistemi danneggiati.
La motivazione della Regione
La sunnominata delibera di Giunta evidenzia, a proposito di biodiversità, la valutazione d’incidenza negativa, “… in quanto non è possibile escludere con certezza possibili incidenze significative sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone”. Quattro aerogeneratori ricadono all’interno della fascia costiera, area critica “per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna”. Si applica cioè il principio di precauzione proprio delle normative naturalistiche europee. L’allegato precisa in modo particolareggiato le carenze progettuali e documentali riscontrate, anche in termini di opere di mitigazione e compensazione non adeguatamente calcolate. La delibera evidenzia altresì illogicità manifesta del progetto, che interferirebbe con altri impianti eolici e fotovoltaici, persino prevedendo le fondazioni di un aerogeneratore, estese mezzo ettaro, sulla medesima particella ove un’azienda prevede un impianto agrovoltaico finalizzato all’autoconsumo e alla produzione di energia commisurata alle proprie esigenze.
Confronto con altri precedenti
Il Parco eolico Vento di Zeri, autorizzato dalla Regione Toscana, è composto da cinque aerogeneratori la cui costruzione e conduzione ha comportato la perdita di 1,78 ettari (9% di una cella paesaggistica inizialmente estesa 19,46 ettari) di pascoli naturali e praterie (classe 133 cantieri, edifici in costruzione nel 2013, prima d’allora classe 321 rilevata da Geoscopio). Per dare un termine di paragone dimensionale, si osservi il vicino Villaggio degli Aracci, realizzato nei primi anni Settanta, esteso otto ettari. Le foto aeree più recenti mostrano un processo di parziale ricolonizzazione da parte della prateria montana.
Il sito Natura 2000 più prossimo è Monte Gottero (PR) IT4020010, ove sono attenzionate diverse specie animali, un anfibio, un rettile, insetti, mammiferi, uccelli. La Regione Emilia Romagna aveva sollevato obiezioni circa possibile incidenza dell’impianto sull’avifauna, tuttavia non impeditive dell’autorizzazione.
In altre situazioni, ove le torri eoliche vengono costruite su crinali boschivi, la valutazione d’incidenza pone particolare attenzione alle specie di uccelli e di pipistrelli tutelate dalle direttive europee, pretendendo misure di mitigazione; per esempio nel caso dell’impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore si prescrive:
“6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, nei mesi di agosto e settembre, dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, per 10′, velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba;
7. Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chirotteri (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, per 10′, velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d’opera sulla chirotterofauna oggetto di tutela, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:
– un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio, misurato confrontando il valore medio annuo registrato nel primo triennio di esercizio rispetto al valore medio rilevato ante operam;
– un numero individui delle medesime specie rinvenuti a terra in prossimità degli aerogeneratori per effetto di collisioni dirette o barotraumi direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni. Il proponente dovrà relazionare quanto prescritto nell’ambito degli esiti dei monitoraggi…”.
La complessità operativa e il tecnicismo lessicale sono indicatori della focalizzazione sulle precise e oggettive esigenze esistenziali della fauna, indicatori che non hanno il carattere sintetico-percettivo, proprio invece del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che può rivelarsi debole in caso di contenzioso amministrativo. Esemplare in questo senso è la sentenza del Consiglio di Stato 2808/2025, secondo la quale la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere percepita a priori come elemento di disturbo visivo; la Soprintendenza, pur avendo un’ampia discrezionalità tecnica, ha l’obbligo di giustificare puntualmente i motivi del diniego all’autorizzazione paesaggistica (sussiste vincolo per decreto, peraltro in area UNESCO Ville e Giardini medicei in Toscana).
Non sono possibili confronti tra i casi considerati in materia di stabilità del suolo e regimazione delle acque, materia che sull’Appennino può avere primaria rilevanza, dato che la porzione della bassa Val di Cornia interessata dallo sviluppo energetico non è soggetta a vincolo idrogeologico.
I Procedimenti amministrativi
Il presente quadro legale dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in particolare in Toscana, è in divenire, tuttavia basato su procedimenti amministrativi definiti di cui si riporta di seguito la descrizione, con riferimento a quelli suaccennati, ringraziando la compilatrice Antonella Bonini.
Il procedimento di Valutazione di Incidenza (VincA) può essere condotto a livello di screening (livello I) o a livello di valutazione appropriata (livello II).
Lo screening è identificato come il livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VincA.
La valutazione appropriata prevede la redazione da parte del proponente di un vero e proprio Studio di Incidenza Ambientale che è lo strumento di analisi volto ad individuare e a valutare gli effetti negativi anche potenziali sull’ambiente, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato. In esito ad una Valutazione di Incidenza negativa è possibile ricorrere al livello III della valutazione che si configura come una deroga e che può essere attivato solo a determinate condizioni che comprendono l’assenza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
Gli articoli 87 e 88 della legge regionale 30/2015 prevedono che i piani, programmi, progetti, interventi e attività che possano determinare incidenze significative su Siti della Rete Natura 2000 siano assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente di determinati progetti pubblici o privati; processo coordinato per garantire che la realizzazione di nuove opere o la modifica sostanziale di quelle esistenti sia compatibile con lo stato delle componenti ambientali. La Via è quindi finalizzata a prevenire il verificarsi del danno ambientale; alcune tipologie di opere sono sottoposte a valutazione in ogni caso, mentre altre lo sono soltanto se superano determinate soglie dimensionali; i piani e i programmi di difesa nazionale caratterizzati da altissima urgenza possono essere non sottoposti a VIA.
I progetti sono presentati da un soggetto pubblico o privato (proponente) ad un soggetto pubblico. Nell’ambito delle procedure di valutazione di competenza statale, il procedimento è condotto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la Regione partecipa con un proprio parere. La L.R. 10/2010 e successive modifiche disciplina le procedure di valutazione di competenza della Regione, dei Comuni e degli Enti Parco regionali.

Paolo Degli Antoni

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Ho seguito con una certa attenzione la procedura autorizzativa delle pale di Villore e ne ho ricavato l’impressione che 1. i tecnicismi spinti nella documentazione allegata ai progetti diventano a volte un latinorum per mettere a tacere i Renzi di turno (noi) ; per esempio la ditta proponente sostiene con tanto di perizie e tabelle che c’è il rischio statistico di un urto tra una pala e un’aquila una volta ogni 38 anni e mezzo..come rispondere? 2. le prescrizioni come quella citata in questo articolo a protezione dei chirotteri, o anche la riduzione avvenuta del numero delle pale da otto a sette, sono soprattutto un viatico per l’autorizzazione, diciamo pure un’astuzia la cui opportunità è emersa nel corso di una procedura autorizzativa fin dall’inizio molto benevola verso il proponente.
Le ditte più cialtrone e improvvisate che hanno investito meno soldi nel progetto se lo vedono più facilmente respinto, è giusto così si dirà, ma il fatto che un progetto sia scritto “bene” (nel senso che tutto sembra perfettamente calcolato, come nel caso delle povere aquile..) può voler dire che è scritto con più determinazione e capacità di arrivare al risultato economico desiderato, non che sia necessariamente migliore per l’ambiente.
Grazie Paolo, interessanti le tue osservazioni (simpatico il riferimento all’ingenuo Renzo manzoniano…certo, non potevano esserci dubbi)