1. Alcuni membri del Collettivo di Fabbrica sono stati recentemente raggiunti da un’ “azione in via d’urgenza finalizzata al rilascio del sito industriale di Campi Bisenzio” sul presupposto che esso sarebbe occupato abusivamente. Il ricorso è stato rigettato dal Tribunale Civile di Firenze.
2. Un attacco “ad personam” era già arrivato con la denuncia di due ex Rsu per violenza privata e invasione arbitraria di edificio presso il Tribunale penale di Firenze. In questo caso, la denuncia era stata prima archiviata per insussistenza e, in seguito, è stata rigettata anche l’opposizione di Qf contro l’archiviazione.
3. Sono ormai oltre 200 i giudizi che hanno visto soccombere Qf e le aziende correlate davanti a tutte le sedi del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze.
4. Una débâcle che ha prodotto centinaia di migliaia di euro di ulteriore debito solamente a titolo di spese legali.
5. Spese legali che continuano ad aumentare il passivo concordatario in quanto la società porta avanti il contenzioso nonostante la ripetuta ed unanime sconfitta delle proprie tesi difensive: oltre 28 milioni di euro di debiti accertati, ad oggi, dagli organi della procedura, per un concordato da 22 milioni di euro.
6. Tra questi debiti ci sono gli stipendi e le spettanze dei lavoratori, che sono diritti non negoziabili. E non un tavolo su cui mercanteggiare per poter svolgere il proprio business.
7. In questo caso specifico l’azione in via d’urgenza per il rilascio dell’immobile asseritamente occupato è stata promossa da Toscana Industry (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana (Sit), formali proprietarie del sito industriale.
8. Esiste ormai un dedalo di società tra loro correlate, come scatole e vasi comunicanti: la Fiduciaria Fiditalia, Ti, Sit, Plar, Qf, Idea Group, Nuove Iniziative Industriali del liquidatore Gianluca Franchi.
9. Prendiamo atto che l’unico soggetto oggi a ricordare e ricostruire puntualmente tale rete sia il Collettivo di Fabbrica ex Gkn (vedi precedenti post).
10. E forse il motivo è semplice: l’esistenza di questa rete relazionale svela i veri nessi causa-effetto. Dimostra come potenzialmente non ci siano stati i licenziamenti e poi è arrivato il soggetto immobiliare, ma che i licenziamenti siano stati fatti per permettere l’affare immobiliare.
11. Noi riteniamo che la lotta per il lavoro, contro la speculazione e per la riapertura della fabbrica abbia piena legittimità sociale, anche laddove questo non fosse comprovato legalmente. Ma qua siamo addirittura oltre: persino le ragioni legali sono cristalline ed evidenti.
12. E sono state chiaramente esposte dal Tribunale Civile di Firenze, dalla sezione lavoro del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze e persino dal GIP in sede penale.
13. Immaginatevi se fosse successo il contrario: se le ragioni del Collettivo di Fabbrica fossero state sconfitte in Tribunale non 200 volte, ma una. Avremmo un titolo da prima pagina per La Nazione.
Evidentemente, invece, le sconfitte in Tribunale dell’azienda sono così tante che non fanno più notizia.
14. Ci permettiamo allora di citare alcuni pezzi di una delle innumerevoli sentenze della sezione lavoro della Corte d’Appello di Firenze sul tema stipendi 2024/2025 la quale chiaramente indica nell’inerzia aziendale e nelle scelte della società le ragioni del blocco di una qualsiasi attività produttiva:
“il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che la mancata prestazione del lavoratore, come di tutti i suoi colleghi ancora in servizio, fosse dipesa da condotte della stessa società, iniziate ben prima del novembre 2022 e protratte ancora per tutto il periodo controverso. (…) Il Collegio concorda con il Tribunale sul fatto che non è necessario verificare se la protesta dei lavoratori si fosse tenuta negli anni sotto forma di presidio legittimo (come sostenuto dal lavoratore), piuttosto che di occupazione abusiva (come sostenuto dalla società) (…) la produzione era pacificamente cessata per scelta imprenditoriale di GKN, senza che in seguito da parte di QF fosse mai emerso un effettivo piano di riconversione industriale, infine, la vendita dello stabilimento realizzata dalla società nel marzo 2024 (circostanza nemmeno menzionata in appello, che risulta dalle produzione di QF in appello sopra menzionate); peraltro, tale vendita si era verificata pochi mesi dopo l’inizio del periodo controverso, quando invece secondo la società solo l’occupazione dei lavoratori le avrebbe impedito di impiegarli utilmente nell’ambito del progetto di riconversione industriale. stabilimento QF spa Campi Bisenzio”,
15. Così come citiamo l’ordinanza del GIP di Firenze di archiviazione in sede penale relativa al procedimento penale avviato nei confronti di due ex Rsu per presunta violenza privata e invasione di edificio:
“i fatti di cui al presente procedimento si devono collocare in una complessa controversia sindacale che vede, quali parti in causa, la società “Fiducia nel Futuro della Fabbrica a Firenze S.p.A.” (ex GKN) e i lavoratori di quest’ultima che sono stati in passato destinatari di numerosi provvedimenti di licenziamento successivamente ritenuti illegittimi dal Tribunale di Firenze. Questo contesto ha dato vita a forme di sciopero e di lotte sindacali da parte dei lavoratori nei confronti dell’azienda, al fine di ottenere chiarimenti rispetto al loro futuro lavorativo e alla corresponsione degli stipendi arretrati. Nel merito, non pare sussistere il delitto di cui all’art. 633 cod. pen., non risultando una occupazione arbitraria dell’azienda, ma avendo i lavoratori presidiato la stessa e avendola utilizzata quale base per la loro protesta sindacale (tanto che all’interno dello stabile aziendale è anche presente la Società Operai di Mutuo Soccorso “Insorgiamo”, cioè l’associazione di riferimento dei lavoratori in conflitto con la società). Il presidio in parola non può certo qualificarsi come occupazione arbitraria ma come legittima esplicazione delle contestazioni effettuate in ambito sindacale. (…)
Nel caso di specie, tuttavia, è del tutto fisiologico che l’attività di protesta sindacale posta in essere dai lavoratori danneggi il regolare svolgimento dell’attività lavorativa essendo proprio ciò l’arma di cui può avvalersi il lavoratore al fine di rivendicare il rispetto dei propri diritti. Non appare dunque, da una complessiva lettura degli atti di causa, che gli atti di protesta rappresentati abbiano travalicato i limiti dell’esercizio di sciopero, non essendosi tradotti in alcuna aggressione pretestuosa e ingiustificata, risultando pertanto scriminata ai sensi dell’articolo 51 cod. pen.”
Collettivo di Fabbrica GKN
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