Politica e Paesaggio in Toscana

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Dalla Convenzione europea al Piano paesaggistico regionale

Nell’ottobre 2000 a Firenze viene siglata la convenzione del paesaggio voluta dal Consiglio d’Europa e ratificata in Italia con legge n.14 del 9 gennaio 2006.

La principale innovazione consiste nel determinare il paesaggio in base alla percezione da parte delle popolazioni e nel derivarne il carattere dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Questa affermazione, necessaria a superare l’idealismo romantico focalizzato sulle emergenze e le eccellenze, retaggio della cultura crociana, potrebbe risultare pericolosamente scivolosa, banalizzando il paesaggio per effetto dell’indistinzione qualitativa quando si conferisce dignità di paesaggio a tutto il territorio, se non fosse contestuale all’impegno delle parti contraenti ad avviare procedure di partecipazione del pubblico e alla designazione di:

– “Politica del paesaggio … formulazione … dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio”

– “Obiettivo di qualità paesaggistica … formulazione … per un determinato paesaggio delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”

I paesaggi, finalmente nominati al plurale in quanto fattori distintivi dei diversi territori, abbisognano di salvaguardia nei loro aspetti patrimoniali significativi o caratteristici derivanti dalla loro configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano, ma al contempo di gestione, al fine di orientare e di armonizzare le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali e infine di pianificazione volta alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di nuovi paesaggi.

La Regione Toscana, fra le prime in Italia, si dota di un piano paesaggistico, redatto congiuntamente al MiBACT, concepito come integrazione al PIT, Piano di Indirizzo Territoriale, e approvato il 27/03/2015 con Delibera del Consiglio Regionale n. 37, esteso a tutto il territorio regionale. In aggiunta a estesi testi corredati di ampia e varia documentazione fotografica, il navigatore GIS Geoscopio consente la consultazione dei diversi tematismi cartografici descrittivi (caratteri del paesaggio, sistemi morfogenetici e rete ecologica) e normativi a scala variabile, in particolare dei vincoli pregressi, cogenti dal punto di vista procedurale e in qualche modo ricognitivi dei beni di speciale interesse e tutela.

 

Fotointerpretazione e cartografia

Uno dei temi più controversi della cartografia del PIT-PPR riguarda i territori vincolati quali ecosistemi forestali; questi sono cartografati in base alla fotointerpretazione eseguita per redigere la carta dell’Uso del Suolo con codici Corine Land Cover, ma poi riselezionati in base alla definizione data dalla legge forestale regionale, che fissa valori di estensione, copertura e densità arborea diversi dalla convenzione internazionale. Questa revisione viene formalizzata con Delibera di Giunta regionale n. 93/2018 i cui effetti sono rilevabili sul geoscopio. In particolare la carta dell’Uso del Suolo è aggiornata attribuendo più poligoni alla classe 243: “aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali”, tuttavia ancora sottorappresentata rispetto alla realtà. Questo dipende da un retaggio culturale iper-umanistico che condiziona la concezione accademica e la visione comune (foto-interpreti compresi) del paesaggio in Toscana; per dirla con Gilles Clément, non si ammette un terzo paesaggio tra l’agricolo e il forestale, fuori dal controllo intenzionale umano, né tanto meno una commistione tra coltura e rinaturalizzazione; il controllo formale e sociale teorizzato da Leon Battista Alberti è saldamente radicato nel superego collettivo e associato all’immagine della città ideale del Rinascimento, tutta architettura, priva di natura.

Le aree agricole abbandonate e quelle a cui da lungo tempo non è attribuita una precisa destinazione evolvono verso le classi forestali Corine 323 (aree a vegetazione sclerofilla) e 324 (aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione), spesso a dispetto della pianificazione urbanistica. In alcuni territori fortemente urbanizzati esse costituiscono corridoi ecologici significativi prima inesistenti, come nel caso della piana fiorentina, dove si è formata una fascia arborata parallela alla ferrovia leopolda, all’Arno e ai suoi affluenti, al posto di terreni che erano agricoli nel 1954 e di aree estrattive e industriali dismesse. Questa fascia è facilmente individuabile nella ricognizione storica (benché incompleta, dato che alcuni piccoli appezzamenti non sono cartografati, un esempio segnato con la croce blu sulla cartografia, soggetto a incendio boschivo nell’estate 2017), se ne perde invece la continuità nella versione corretta nel 2018 (es. manca l’area segnata con una croce rossa sulla cartografia), sebbene essa riconosca statuto di bosco al Parco Chico Mendez, prima attribuito alla classe 141 verde urbano.

 

Attuazione del Piano paesaggistico

Il 27 novembre scorso durante il convegno “Politiche per il paesaggio toscano”, che si proponeva di fare il punto sullo stato dell’arte e sulle politiche concretamente adottate, alcuni intervenuti hanno lamentato come il PIT-PPR avrebbe dovuto fungere da invariante generale, orientando le scelte di sviluppo settoriale e l’inserimento delle nuove opere infrastrutturali in funzione della diversa vocazione paesaggistica. L’impressione che si ricava è invece quella che le politiche settoriali e le grandi opere siano decise a priori e si tenti solo successivamente inserirle nel PIT-PPR con forzature argomentative a posteriori. In particolare i Comuni, ai quali è demandata l’attuazione ultimativa delle politiche paesaggistiche tramite il recepimento negli strumenti urbanistici, facilmente abdicano al loro ruolo di approfondimento creativo, limitandosi a una funzione notarile.

Per esempio, nel caso dell’Area di Trasformazione Gemignani, il Comune di Firenze, in risposta all’osservazione dei cittadini che ne rivendica la natura boschiva e di corridoio ecologico, controdeduce con la frase: “l’area di trasformazione AT 09.02 Carraia/Geminiani costituisce un residuo del PRG confermato dal PS”, cioè anteponendo gli aspetti formali del diritto civile e astenendosi dalla valutazione di merito sulla qualità paesaggistica.

Il Comune di Livorno, all’osservazione sul Piano Strutturale che rivendica la natura boschiva (dunque l’inedificabilità) di un terreno costiero rivestito dalla macchia mediterranea coniferata, peraltro incendiata due volte, controdeduce ” Le particelle oggetto di osservazione ricadono per la tavola QC01 prevalentemente nelle aree a vegetazione sclerofilla … gli areali afferenti alle aree boscate sono stati definiti dalla Regione Toscana che ha individuato con il PIT-PPR i beni paesaggistici. In base alla caratteristica della vegetazione presente, l’area non risulta boscata e quindi non soggetta a tutela paesaggistica”, cioè scarica la responsabilità sul Consiglio regionale. In entrambi i casi trattasi di terreni di proprietà immobiliariste dove con periodiche operazioni di “messa in sicurezza” si è contenuta l’espansione della copertura legnosa appena sotto il limite fissato dalla legge forestale regionale per l’inclusione tra i boschi e per questo esclusi dalla corrispondente categoria Galasso (lettera g dell’at.142 D.Lgs. 42/2004). Vero è che le cartografie del PIT hanno valore ricognitivo e non probatorio, ma mentre è facile immaginare come il diritto di edificabilità possa essere rivendicato dai progettisti, eventualmente contestando con accurati rilievi dette cartografie, chi può contestare il contrario, cioè la natura boschiva di terreni cartograficamente esclusi? I cittadini, ammesso che riescano ad averne contezza pur non avendo accesso ai terreni? In alcuni casi questo effettivamente avviene, con esiti assai diversificati; una rassegna di quelli più significativi, peraltro luoghi del cuore del FAI, è stata proposta al pubblico a Bologna il 23 settembre scorso, evidenziando i limiti culturali che ostacolano l’accettazione e la valorizzazione in senso naturalistico e sociale degli habitat spontanei intra- e peri-urbani. Il caso fiorentino è quello in cui l’Amministrazione competente si è mostrata più ferocemente antinaturalistica, con queste parole in risposta alle osservazioni dei cittadini a un piano di recupero: ” Non è pertanto condivisibile considerarla in alcun modo un sito naturale, ancorché vi possano essere spontaneamente cresciute alcune specie arboree nel corso degli anni, in quanto trattasi di specie infestanti (SIC!) che hanno colonizzato il sito di cantiere … Suggerisce di proporre comunque all’operatore la piantumazione di nuove specie arboree in aree verdi comunali vicine alla zona di intervento, ancorché non sia dovuta la compensazione in questo caso”.

Una volta derubricata dalla categoria bosco, la vegetazione spontanea rimarrebbe tutelata da regolamenti comunali, la cui attuazione, anche in caso di dichiarazioni di principio altisonanti, tende a essere più comprensiva delle esigenze rappresentate dalle proprietà immobiliari rispetto a quelle rappresentate dalla cittadinanza. Per esempio il regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo del Comune di Firenze statuisce: “Su tutto il territorio comunale devono essere salvaguardati … gli alberi, piantati o spontanei, aventi circonferenza al colletto, misurata a terra ‘vuoto per pieno’ sopra corteccia, superiore a 30 cm … Gli interventi di abbattimento, espianto e capitozzatura di alberi non di proprietà comunale … necessitano di idoneo titolo abilitativo e devono essere accompagnati da interventi compensativi adeguati … La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra”, ma si affretta a prevedere deroghe ” Questi ultimi [interventi compensativi] devono interessare prioritariamente la stessa area di intervento, anche con valenza sostitutiva degli alberi in abbattimento, ma possono prevedere, previ concreti esami di fattibilità e specifici accordi fra le parti, anche soluzioni che travalichino i confini di proprietà, interessando lo stesso suolo pubblico”, la cui procedura è precisata nel disciplinare attuativo del marzo 2019, che individua una graduatoria di possibilità: sostituzione, compensazione, progetto compensativo, compensazione in altra area, compensazione economica. Dopo alcuni mesi di vigenza si registrano progetti compensativi inadeguati alla salvaguardia del patrimonio complessivo (in un caso clamoroso sei alberi soppressi vengono compensati con uno nuovo piantato in modo da non interferire con gli stalli di parcheggio) e casi inquietanti di monetizzazione, “quando sia la compensazione nell’area di originario impianto degli alberi, sia quella in altra area, non sono possibili come da adeguata motivazione”; l’adeguata motivazione consiste principalmente nella massimizzazione dell’indice fondiario degli interventi edilizi e la compensazione economica nel mettere in conto alle società immobiliari lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico esistente o nella realizzazione di nuovi giardini, sgravando le casse comunali dagli oneri relativi. Di questo passo, le alberete spontanee nel giro di pochi anni non saranno più un carattere paesaggistico delle periferie fiorentine, alle quali la politica locale intende piuttosto conferire caratteri di urbanità dall’incerto esito, rinunciando a una palestra per l’educazione ambientale e la partecipazione democratica (presupposto fondativo della Convenzione europea del Paesaggio), così ben documentata per Copenaghen dal documentario pedagogico di Phie Ambo Rediscovery recentemente presentato al Festival dei Popoli.

 

 

*Paolo Degli Antoni, dottore forestale

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Paolo Degli Antoni

Paolo Degli Antoni, dottore forestale, Comitato Ex Fiat Belfiore-Marcello

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