Privatizzare la (pubblica) Piazza della Signoria. Perché non si può fare

Il sindaco Nardella vuole concedere l’uso esclusivo di piazza della Signoria per una cena di gala siglata Dolce&Gabbana. Cerchiamo di capire perché questa sottrazione dello spazio pubblico non si può fare.

Non si può fare da molti punti di vista. Dal punto di vista politico, sociale e filosofico ne hanno scritto su queste pagine Gilberto Pierazzuoli (Le enclosures e il perpetuarsi dell’accumulazione originaria ) e Ilaria Agostini (Per una rivendicazione sociale dello spazio pubblico, e politico ).

Approfondiamo qui la questione dal punto di vista urbanistico-giuridico.

Ci viene in soccorso il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004). Piazza della Signoria è propriamente un bene culturale. L’art. 10 (Beni culturali) del Codice stabilisce infatti che «Sono beni culturali […] le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico» (comma 4, lettera g).

L’art. 20 (Interventi vietati) sancisce che «I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione», e si può ben sostenere che utilizzare una piazza storica in qualità di decoro di una privata cena d’affari sia incompatibile con il suo carattere storico o artistico.

Ancora più stringente l’art. 106 (Uso individuale di beni culturali), il quale stabilisce la possibilità da parte degli enti pubblici territoriali di «concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale» (comma 1) – ed è assai dubbio che una cena privata sia compatibile con la destinazione culturale del bene –, tuttavia (comma 2 bis), «la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo».

E vediamo bene come nel caso di specie «la fruizione pubblica del bene [pubblico]» sia tutt’altro che garantita, essendo il suo impedimento (novella enclosure) il movente dell’operazione. Operazione esclusiva, escludente, degradante lo spazio pubblico che viene venduto per un piatto di lenticchie come scenario che innalza il valore della merce offerta sulla piazza.  

Quanto sopra dimostra, per chi scrive, l’illegittimità di iniziative di privatizzazione quale quella prospettata per la più pubblica delle piazze fiorentine: piazza della Signoria, svenduta per un’iniziativa peraltro non inedita in città.

*Gruppo urbanistica perUnaltracittà