Il Tar Lazio rigetta il ricorso del Comune di Piombino contro l’autorizzazione a un impianto di rigassificazione nel porto.
Ma è tutto negativo?
Nei primi giorni di febbraio il Tar Lazio ha deciso rigettando il ricorso presentato dal Comune di Piombino, intervenuti ad adiuvandum Green Peace, WWF e USB, condannando altresì i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in quanto il Comune avrebbe violato il principio di sinteticità degli atti.
Detto così, una catastrofe, ma vediamo meglio.
Questa sentenza intanto non avrebbe potuto essere scritta da un’intelligenza artificiale; no, proprio no, perché l’estensore fa trasparire un fastidio, un’insofferenza, perfino un’acredine nei confronti del Comune, ripetuta molte volte nelle 219 pagine. Già dalle prime pagine appare un avverbio “finalmente”. E finalmente la causa è arrivata in decisione; come dire, dopo tutti questi gravami, questo ricorso, siamo riusciti a chiudere la faccenda.
Molto significativo, molto inusuale per una sentenza questo avverbio, se vogliamo molto, troppo umano per una sentenza. Ma umani siamo tutti, ragioniamo con la testa, ma anche con il cuore e con le passioni.
Comunque la sentenza si basa su due presupposti, l’emergenza energetica nazionale – concetto che definirei politico e non giuridico – e la previsione di permanenza della nave/rigassificatore nel porto di Piombino per un periodo limitato di tre anni.
Un processo amministrativo si dovrebbe basare invece sull’esame della correttezza di un procedimento e dei vari provvedimenti. Il Tar è tenuto o può valutare le ragioni politiche che ne sono alla base?
Ammesso e non concesso che le ragioni per imporre un rigassificatore fossero reali – non lo sono perché l’emergenza non è mai esistita e il gas l’Italia lo esporta – anche in questo caso non sta al Tar acclararle e propugnarle.
E invece lo ha fatto, scritto, riscritto, sottolineato e ripetuto. A mio avviso un brutto segnale della giurisprudenza amministrativa.
Premessi questi due dati, il Tar rigetta uno per uno tutti i gravami del Comune sposando in toto le argomentazioni di Snam, respinge il ricorso e pronuncia la condanna alle spese; anche per WWF, Green Peace e USB, questa addirittura estromessa dalla causa.
Credo sia la prima volta che associazioni ambientaliste sono state così punite per una battaglia ambientale di loro pertinenza; ma poi perché?
Perché il Comune di Piombino ha scritto troppo. Ma come può avere scritto troppo il Comune se il numero di pagine possibile per un ricorso lo assegna prima il Tar? Ma tant’è, se non vi sta bene ricorrete al Consiglio di Stato e auguri.
Però dalla lettura della sentenza si apprendono anche buone notizie.
Intanto il Tar sancisce ufficialmente che a luglio 2026 la Golar dovrà lasciare il porto di Piombino o comunque cessare l’attività di rigassificazione, peraltro finora svolta in modo parziale e non certo al ritmo di 4 metaniere al mese, da luglio 2023.
Finché lo diceva Eugenio Giani, quello che prometteva anche che sarebbero state richieste due procedure di VIA, non ci credevamo, non ci fidavamo, non ci possiamo fidare. Ma ora la sentenza è un titolo giuridicamente valido che faremo valere qualora questa attività non cessasse a luglio 2026.
Intendiamoci, non speriamo che si sposti un po’ più in là, perché la posidonia è a Piombino come a Vado o a Civitavecchia, ma magari in due anni si potrebbe cambiare questa politica energetica pro fossili, magari dovremmo continuare la lotta contro di essa in tutta Italia, ma al momento io commento una sentenza e questo dice.
La seconda buona notizia è che mentre noi combattevamo nelle piazze e nelle assemblee, scrivendo e spiegando le nostre ragioni, mentre il Comune combatteva in Tribunale, Snam ha modificato il proprio incompleto progetto, ritengo costretta dalle nostre lotte.
Innumerevoli ulteriori accorgimenti, prescrizioni, precauzioni, sono state introdotte in corso d’opera, sia in materia ambientale che di sicurezza. Non ci rassicurano, certo, ma ci sono e ci sarebbero state senza le nostre lotte e il ricorso?
Ed ecco la terza buona notizia: Snam non realizzerà più in località Vignarca il megaimpianto per la correzione dell’indice di Wobbe [misura il potere calorifero del gas], né ci sarà il previsto traffico di cisterne sulla strada detta “della base geodetica”.
Tutto sparito, non serve più. Così come sono sparite, ed ecco la quarta buona notizia, le cosiddette bettoline, cioè le metaniere small previste in numero ingente e con frequenza continua nel progetto Snam. Queste bettoline servono per esportare il gas, non certo per immetterlo in rete, e Snam aveva previsto di attivare questo traffico, con conseguente inquinamento e rischi.
Ecco, la sentenza le esclude, non ci saranno.
Detto tutto ciò, torna la domanda iniziale: ma è davvero tutto negativo? Non lo è, le nostre lotte, la nostra determinazione, la nostra tenacia, hanno avuto degli esiti.
E ricorrere al Tar è stato inutile? Io direi di no, anche di fronte a una sentenza punitiva come questa.
Maria Cristina Biagini
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Una chiave di lettura che condivido in pieno.